Dal 1° luglio 2026 le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono consultare in automatico i dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), senza chiederli di nuovo a imprese e cittadini. L’interoperabilità dei dati anagrafici esisteva già per gli enti con accordi dedicati: la novità è l’apertura dell’accesso automatico ai dati ANPR a tutte le amministrazioni che completano l’adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
In sintesi:
- per attivare il servizio ogni ente deve aderire alla PDND, sottoscrivere l’accordo con PagoPA e selezionare gli e-service ANPR nel catalogo;
- la misura attua il principio europeo del once only, con meno autocertificazioni e pratiche più rapide per imprese e cittadini;
- la base normativa è l’art. 62, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 82/2005, con la PDND disciplinata dall’art. 50-ter dello stesso Codice;
- il Ministero dell’Interno vigila sugli accessi con indicatori di anomalia e può sospendere i servizi degli enti che non forniscono riscontro entro sei mesi.
Dati ANPR accessibili da tutte le PA tramite PDND
L’accesso automatico ai dati ANPR avviene tramite la PDND, l’infrastruttura prevista dall’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale per lo scambio sicuro e standardizzato di informazioni tra enti. I servizi sono resi disponibili in attuazione dell’art. 62, comma 3-bis, dello stesso Codice, che assicura ad amministrazioni e gestori di pubblici servizi l’accesso ai dati dell’Anagrafe e l’interoperabilità con le altre banche dati: i dati anagrafici, una volta resi dal cittadino, si intendono acquisiti senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni. Il Ministero dell’Interno è titolare dell’ANPR, mentre Sogei ne assicura il supporto tecnico e la conduzione della piattaforma.
Un modello di interoperabilità unico e condiviso
La Circolare DAIT n. 61/2025 aveva esteso l’accesso diretto all’ANPR a Regioni e Province autonome già lo scorso anno. Dal 1° luglio 2026 lo stesso canale diventa disponibile anche per tutte le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi che completano l’adesione alla PDND. Per il Dipartimento per la trasformazione digitale si tratta di un modello che si consolida e si amplia, mentre la meccanica dell’interoperabilità è quella già prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Meno autocertificazioni e burocrazia per imprese e cittadini
Per imprese e cittadini l’accesso diretto alla fonte significa meno documenti da presentare e un minor rischio di errori, perché i dati sono prelevati aggiornati dall’Anagrafe. Il peso degli adempimenti è elevato: le dieci autocertificazioni più diffuse costano alle imprese italiane 673,9 milioni di euro l’anno e 3,4 milioni di giornate di lavoro, secondo il rapporto della Fondazione Promo PA presentato per i trent’anni del Registro delle Imprese. La condivisione automatizzata dei dati ANPR agisce proprio sulla duplicazione delle richieste che alimenta questi costi.
Come attivare l’accesso ANPR sulla PDND
Ogni ente deve completare l’adesione alla PDND e abilitare gli specifici servizi ANPR. Il percorso richiede i seguenti passaggi:
- avvio dell’adesione dall’area riservata della PDND con identità digitale SPID o CIE, anche tramite un utente diverso dal legale rappresentante;
- nomina di uno o più amministratori, fino a un massimo di tre, che gestiranno la piattaforma per conto dell’ente;
- firma dell’accordo di adesione da parte del legale rappresentante in formato CAdES, con estensione p7m, e caricamento tramite il link ricevuto via PEC, valido trenta giorni;
- assegnazione degli attributi certificati dall’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), che può richiedere fino a 24 ore;
- selezione degli e-service ANPR nel catalogo della PDND e invio della richiesta di fruizione con l’indicazione delle finalità istituzionali.
Le finalità legittimanti e gli e-service disponibili cambiano per tipologia di ente: i Comuni fanno riferimento alla Circolare DAIT n. 73/2023, Regioni e Province autonome alla Circolare DAIT n. 61/2025. Se l’ente possiede già gli attributi richiesti la fruizione si attiva automaticamente, altrimenti segue una verifica presso le fonti autoritative.
Titolari del trattamento e controllo degli accessi
Gli enti che accedono ai dati ANPR sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell’art. 62, comma 3-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale, e rispondono della liceità dell’accesso, del rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità e delle misure di sicurezza adottate. Dal 1° luglio 2026 il Ministero dell’Interno esercita una vigilanza strutturata sugli accessi ai servizi ANPR erogati tramite PDND, basata su verifiche periodiche e su indicatori di anomalia. Rientrano tra i comportamenti sotto monitoraggio:
- gli enti fruitori che in un singolo giorno registrano un numero di accessi nettamente superiore al proprio storico di utilizzo della piattaforma;
- gli accessi anomali in fascia oraria 18:00 – 08:00 superiori alla media storica dell’ente per la stessa fascia;
- gli accessi nei festivi oltre la media storica dell’ente negli stessi giorni;
- gli accessi doppi da parte dei Comuni in una giornata rispetto alla popolazione residente;
- i volumi di interrogazione su singoli e-service molto più alti della media storica dell’ente per lo stesso servizio;
- i gestori di pubblici servizi con volumi di interrogazione su specifici e-service oltre i valori medi per quel servizio.
Le comunicazioni seguono una cadenza semestrale: il Ministero invia una PEC agli enti con anomalie rilevate, all’indirizzo indicato nell’ambiente di esercizio della PDND, e l’ente ha sei mesi di tempo per fornire riscontro. In assenza di risposta, oppure quando emergono accessi non autorizzati o non conformi alla normativa, il Ministero può disporre la sospensione dei servizi sottoscritti sulla PDND.