Un lavoratore impatriato che riceve un aumento da rinnovo contrattuale non può sommare due sconti fiscali sulla stessa somma. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli incrementi retributivi e le indennità assoggettati alle nuove imposte sostitutive del 5 e del 15% previste dalla legge di bilancio 2026 si tassano per l’intero ammontare, senza l’abbattimento del reddito imponibile riconosciuto a chi rientra dall’estero. L’unica alternativa per il lavoratore è rinunciare alla flat tax e far concorrere quelle somme al reddito complessivo, dove opera la riduzione impatriati.
In sintesi:
- aumenti e indennità tassati con imposte sostitutive del 5 o 15% non beneficiano della riduzione impatriati (Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026);
- il lavoratore può rinunciare alla flat tax con atto scritto e far concorrere le somme al reddito complessivo, dove opera l’abbattimento al 50 o al 40%.
Sugli aumenti tassati con la flat tax niente sconto impatriati
Gli incrementi retributivi e le indennità che rientrano nelle imposte sostitutive del 5 o del 15% sono tassati sul loro intero ammontare, senza applicare la riduzione della base imponibile prevista dal regime impatriati. La circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 esclude che i due benefici operino insieme sulla stessa somma: o l’importo è soggetto alla flat tax, oppure entra nel reddito ridotto dell’impatriato, mai in entrambe le forme. La stessa regola vale per i docenti e i ricercatori che rientrano dall’estero.
Il regime impatriati abbatte il reddito imponibile fino al 50%
Il regime impatriati consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di tassare solo il 50% del reddito da lavoro prodotto nel Paese, quota che scende al 40% in presenza di figli, entro un limite di 600.000 euro annui e per cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Il beneficio agisce come riduzione della base imponibile IRPEF: opera cioè solo sui redditi che confluiscono nel reddito complessivo e sono tassati in via progressiva. Gli importi soggetti a un’imposta sostitutiva, per loro natura, non entrano in quel calcolo.
Le due imposte sostitutive del 5 e del 15 per cento
Le imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sostituiscono l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali su alcune voci della retribuzione dei dipendenti privati. Si tratta di:
- l’aliquota del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 199/2025;
- l’aliquota del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, entro un imponibile massimo di 1.500 euro e per redditi fino a 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11.
La rinuncia alla flat tax fa scattare lo sconto impatriati
Il lavoratore può rinunciare in modo espresso, con atto scritto, all’imposta sostitutiva. In quel caso gli incrementi non sono più tassati con la flat tax ma concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno, dove trovano applicazione l’abbattimento al 50% (o al 40%) e la tassazione progressiva IRPEF. La rinuncia sposta le somme dal binario della sostitutiva a quello ordinario ridotto, con effetti diversi a seconda dell’aliquota IRPEF del singolo lavoratore.
Flat tax o abbattimento impatriati, l’esempio del confronto
La scelta tra flat tax e rinuncia produce un prelievo diverso a seconda dell’aliquota marginale IRPEF del lavoratore. Su un importo di 1.000 euro soggetto all’imposta del 15%, entro il tetto agevolabile, la sostitutiva vale 150 euro. Rinunciando, con l’abbattimento impatriati concorrono al reddito 500 euro: ipotizzando un’aliquota marginale del 35% il prelievo sale a 175 euro, mentre con un’aliquota del 23% scende a 115 euro. Per l’imposta del 5% la flat tax è quasi sempre la più leggera, perché è comunque inferiore all’IRPEF progressiva anche calcolata sulla metà dell’importo. Il confronto va fatto sul caso specifico: con il calcolatore IRPEF si stima il prelievo progressivo sulla quota ridotta e lo si mette a confronto con l’imposta sostitutiva.