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File aziendali cancellati dal pc, il licenziamento per giusta causa è legittimo

di Barbara Weisz

2 Luglio 2026 15:05

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Una sentenza della Corte d'Appello di Palermo legittima il licenziamento per giusta causa della dipendente che ha cancellato documenti sensibili del pc aziendale.

Cancellare i file aziendali dal pc in dotazione può costare il posto di lavoro. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato il licenziamento per giusta causa di una segretaria che, al momento di restituire il computer, aveva eliminato numerosi documenti. Il principio fissato che interessa ogni datore di lavoro: la sanzione regge anche quando l’azienda non subisce un danno economico, l’onere di dimostrare l’esistenza di una copia dei file ricade sul lavoratore.

In sintesi:

  • la cancellazione di documenti aziendali integra una giusta causa di licenziamento per violazione dei doveri di lealtà e fedeltà, secondo la Corte d’Appello di Palermo (sentenza n. 713/2026);
  • la sanzione è legittima anche in assenza di un danno economico per l’impresa, e spetta al lavoratore provare che il datore disponeva di copie dei file;
  • la stessa condotta può assumere rilievo penale, dal danneggiamento informatico all’appropriazione indebita.

Il caso della segretaria della Camera del Lavoro

Il contenzioso nasce all’interno di una Camera del Lavoro, dove una segretaria, in seguito a un cambio di mansione formalizzato in un accordo conciliativo, era tenuta a restituire il pc aziendale assegnatole in via esclusiva. Nell’occasione si era impegnata a rimuovere soltanto i propri file personali, lasciando integri quelli dell’ente. Riavuto il computer, il datore ha invece riscontrato la sparizione di numerosi documenti: protocollo elettronico, corrispondenza tra colleghi, materiali congressuali, verbali, delibere e altri atti interni. Da qui il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa.

Il licenziamento è legittimo anche senza danno per l’azienda

La cancellazione dei documenti aziendali è un comportamento disciplinarmente grave a prescindere dall’esistenza di un danno economico per l’impresa. Davanti alla Corte d’Appello la lavoratrice aveva sostenuto che l’eliminazione dei file non aveva prodotto alcun pregiudizio, dato che l’ente disponeva già di copie sul server e in formato cartaceo, e che l’assenza di un danno effettivo escludeva la giusta causa. I giudici hanno respinto la tesi: a rilevare è la violazione del dovere di fedeltà del lavoratore e dell’obbligo di diligente custodia dei beni aziendali, mentre l’entità del pregiudizio subito dall’azienda è irrilevante.

L’onere della prova ricade sul lavoratore

Quando il dipendente sostiene che i file cancellati erano conservati altrove, spetta a lui dimostrarlo, non all’azienda. È il passaggio più utile della pronuncia sul piano pratico: la Corte ha attribuito alla segretaria l’onere della prova di dimostrare che il datore possedesse copie integrali dei documenti scomparsi. Poiché questa prova non è stata fornita, l’eccezione difensiva è stata giudicata infondata. La difesa fondata sull’assenza di conseguenze per l’ente, quindi, cade se non è sorretta da elementi verificabili portati dallo stesso lavoratore.

La violazione del dovere di fedeltà rompe il vincolo fiduciario

L’eliminazione dei documenti è stata qualificata come un abuso della fiducia riposta dal datore nella dipendente, tanto più grave alla luce delle mansioni di responsabilità che ricopriva. La Corte ha valorizzato anche la natura riservata degli atti: la corrispondenza conteneva indirizzi e contatti privati, mentre verbali e delibere raccoglievano informazioni sui processi decisionali e sugli indirizzi dell’ente e dei suoi organi. Venuta meno la fiducia alla base del rapporto, la sanzione espulsiva prevista dal regolamento del personale è stata ritenuta corretta.

Dal licenziamento al reato, i rischi della cancellazione dei file

La cancellazione dei file aziendali produce conseguenze su due piani, quello disciplinare e quello penale. La pronuncia di Palermo si colloca in un filone giurisprudenziale che qualifica i dati del pc aziendale come patrimonio dell’impresa e sanziona con progressiva severità la loro distruzione.

Sul versante penale la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, riconoscendo che la condotta di chi svuota il dispositivo prima di restituirlo può integrare tanto il danneggiamento informatico quanto l’appropriazione indebita, a seconda delle modalità del fatto.

Pronuncia Principio stabilito
Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 713/2026 La cancellazione dei documenti aziendali giustifica il licenziamento per giusta causa anche senza danno per l’impresa; l’onere di provare l’esistenza di copie ricade sul lavoratore.
Corte di Cassazione, sentenza n. 33809/2021 Cancellare i dati del pc aziendale lede il patrimonio dell’impresa, integra il reato di danneggiamento informatico e legittima il licenziamento per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11959/2020 La sottrazione dei file dal dispositivo aziendale, seguita dalla loro cancellazione definitiva, può configurare il reato di appropriazione indebita.

Le condizioni che rendono legittimo il licenziamento

Perché il licenziamento per una condotta di questo tipo regga in giudizio, il datore di lavoro deve poter contare su alcuni presupposti. La sentenza li mette in fila implicitamente: un codice disciplinare conosciuto dal personale, nel caso di specie regolarmente affisso nei locali da anni; una contestazione che descriva con precisione i fatti addebitati; la prova che l’eliminazione dei documenti sia riconducibile al lavoratore e non a terzi o a interventi tecnici. Su queste basi la sanzione espulsiva resiste anche quando il dipendente lamenta la natura ritorsiva del provvedimento o l’assenza di un pregiudizio per l’azienda.