La notifica della cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione porta a conoscenza del contribuente le somme iscritte a ruolo e fa decorrere i sessanta giorni per pagare o presentare ricorso. La disciplina sta nell’art. 26 del DPR 602/1973, che ammette più strumenti, dalla raccomandata diretta dell’agente della riscossione alla PEC, e rinvia per il resto all’art. 60 del DPR 600/1973 e agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
La validità della notifica dipende dal mezzo usato, dalle persone abilitate a ricevere l’atto e dal rispetto delle regole sul perfezionamento, e un vizio in questi passaggi può rendere la cartella nulla. I punti fermi:
- la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione, con raccomandata o via PEC, oppure tramite un soggetto notificatore — ufficiale giudiziario, messo comunale o messo notificatore — nelle forme ordinarie del codice di procedura civile (art. 26 DPR 602/1973);
- la raccomandata diretta dell’agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario, senza relata e senza raccomandata informativa, secondo l’orientamento avallato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 175/2018);
- la consegna a un familiare convivente, al portiere o a un addetto alla casa fa presumere che l’atto raggiunga il destinatario;
- i sessanta giorni per pagare o ricorrere decorrono dalla data in cui la notifica si perfeziona, che varia a seconda del mezzo.
- Chi può notificare la cartella e con quali strumenti
- Notifica diretta a mezzo posta e regole semplificate
- Notifica tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore
- Quando si perfeziona e da quando partono i 60 giorni
- Notifica della cartella via PEC
- Consegna a familiare convivente, portiere o domestici
- Destinatario assente o irreperibile, giacenza e affissione
- Notifica della cartella agli eredi del contribuente
- Vizi della notifica e strumenti di contestazione
Chi può notificare la cartella e con quali strumenti
La cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’agente, e in base a convenzione anche dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, secondo l’art. 26, comma 1, del DPR 602/1973.
La stessa norma consente la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con i rinvii dell’ultimo comma all’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica per il tramite di un ufficiale giudiziario nelle forme ordinarie del codice di procedura civile. A queste si aggiunge la notifica via posta elettronica certificata, prevista dallo stesso articolo per gli atti dell’agente della riscossione.
Notifica diretta a mezzo posta e regole semplificate
Quando l’agente della riscossione invia la cartella direttamente con raccomandata e avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta degli ufficiali giudiziari. Da questo schema derivano tre effetti pratici:
- non occorre la relata di notifica;
- non serve la raccomandata informativa quando l’atto è consegnato a una persona abilitata o al portiere;
- la consegna prescinde dall’ordine preferenziale dell’art. 139 del codice di procedura civile.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 e poi con le ordinanze n. 104/2019 e n. 2/2020, ha ritenuto legittima questa forma semplificata, giustificandola con la natura pubblicistica dell’attività dell’agente della riscossione.
Notifica tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore
Quando la cartella non è inviata direttamente dall’agente della riscossione ma è affidata a un ufficiale giudiziario, a un messo comunale o a un messo notificatore, la notifica segue le forme ordinarie del codice di procedura civile e, per la spedizione a mezzo posta, la legge n. 890/1982.
In questo caso sono applicabili le garanzie che la notifica diretta non richiede: l’ordine preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l’atto fissato dall’art. 139 del codice di procedura civile, la redazione della relata di notifica e, nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario o di irreperibilità, l’invio della raccomandata informativa.
La scelta tra le due modalità incide quindi sui requisiti di validità, ed è frequente che l’esito di un’opposizione dipenda dal percorso notificatorio seguito per la singola cartella.
Quando si perfeziona e da quando partono i 60 giorni
La notifica si perfeziona in momenti diversi a seconda dello strumento, e da quel momento decorrono i 60 giorni per il pagamento e per il ricorso. Per la raccomandata diretta vale la data dell’avviso di ricevimento sottoscritto da chi prende in consegna il plico; per la PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna.
Vale inoltre il principio della scissione degli effetti: la notifica si considera compiuta per chi la invia alla data della spedizione, e per il destinatario alla data in cui riceve l’atto o matura la giacenza.
| Modalità di notifica | Momento del perfezionamento |
|---|---|
| Raccomandata diretta dell’agente della riscossione | Data dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata |
| Posta elettronica certificata | Data della ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo del destinatario |
| Destinatario temporaneamente assente | Decorsi dieci giorni dal deposito, o alla data anteriore di ritiro del plico |
| Irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) | Con deposito, affissione e ricezione della raccomandata informativa |
| Irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/1973) | Il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune |
Notifica della cartella via PEC
La cartella può essere notificata via posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’INI-PEC, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 e con le modalità del DPR 68/2005. In caso di casella satura o non più attiva, sono previste procedure di rinnovo dell’invio previste per la notifica via PEC.
La notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e la giurisprudenza ha chiarito che l’invio da un indirizzo dell’agente della riscossione non iscritto nei pubblici registri non comporta nullità, purché il mittente sia riconoscibile e il destinatario possa difendersi.
La giurisprudenza ha definito anche le condizioni di forma di questa modalità. La cartella inviata via PEC è valida pure se priva di firma digitale, perché l’atto è comunque riferibile all’amministrazione che l’ha emesso, ed è regolare anche quando l’allegato è in formato PDF anziché in p7m, dato che le ricevute di accettazione e consegna provano il perfezionamento al pari dell’avviso di ricevimento cartaceo.
Consegna a familiare convivente, portiere o domestici
La notifica è valida quando l’atto è consegnato presso l’abitazione del destinatario a un familiare convivente, al portiere dello stabile o a un addetto alla casa, anche se assente il diretto interessato. Per la raccomandata diretta dell’agente della riscossione la consegna a queste persone perfeziona la notifica senza ulteriori adempimenti, e il familiare presente nell’abitazione fa presumere un rapporto idoneo a recapitare l’atto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
Il contribuente che vuole contestare, deve provare l’occasionalità della presenza di chi ha ricevuto la cartella, non bastando il solo certificato di stato di famiglia.
Destinatario assente o irreperibile, giacenza e affissione
Se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica per posta si perfeziona con il decorso di dieci giorni dal deposito del plico presso l’ufficio postale, salvo ritiro anteriore.
Nei casi di irreperibilità relativa, disciplinati dall’art. 140 del codice di procedura civile occorrono il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa con la sua effettiva ricezione, mentre per l’irreperibilità assoluta, secondo l’art. 60 del DPR 600/1973, la notifica si ha per eseguita il giorno successivo all’affissione all’albo del Comune. La distinzione decide la validità della notifica al destinatario assente e i termini per impugnare.
Notifica della cartella agli eredi del contribuente
Alla morte del contribuente la cartella va notificata agli eredi e, fino al primo anno dal decesso, la notifica può essere fatta in forma impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/1973.
L’onere di comunicare le proprie generalità e il domicilio fiscale grava sugli eredi: in mancanza, l’amministrazione è dispensata dalla ricerca individuale. La giurisprudenza ha però ritenuto valida anche la cartella notificata direttamente all’erede che si sia palesato all’amministrazione, quando questi ne abbia avuto piena conoscenza.
Vizi della notifica e strumenti di contestazione
I vizi della notifica possono determinare la nullità della cartella ma non sempre la rendono inutilizzabile. La prova della notifica è data dall’avviso di ricevimento o dalla relazione di notificazione, e per contestare quanto il notificatore attesta come avvenuto in sua presenza serve la querela di falso, mentre la presunzione che deriva da una dichiarazione resa si supera con prova contraria.
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Sul piano probatorio l’agente della riscossione può dimostrare la notifica anche con una fotocopia della cartella unita alla documentazione dell’invio, e spetta al contribuente provarne la non conformità all’originale.
Il vizio è comunque sanato quando l’atto raggiunge ugualmente lo scopo, come accade se il contribuente impugna la cartella mostrando di conoscerne il contenuto. Il foglio delle avvertenze allegato al ruolo indica i riferimenti per il ricorso per vizio di notificazione, aggiornati dalla riforma del contenzioso.
Infine, la notifica della cartella ha anche effetto interruttivo della prescrizione delle somme a ruolo, e fa ripartire il termine dalla data dell’atto. Su questo aspetto incide la distinzione tra atti interruttivi della prescrizione e documentazione interna priva di efficacia.