Un soggetto percettore di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) integrato al minimo beneficia dell’Assegno di Inclusione (ADI), comprensivo della quota destinata al canone di locazione (Quota B). Considerato che tale quota ADI non copre interamente l’importo del canone effettivo, il contribuente può richiedere la detrazione per canoni di locazione (Rigo E71, Codice 1 – canone libero)? Il contratto di locazione è cointestato a entrambi i coniugi. Uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro poiché privo di reddito. Il coniuge percettore di reddito può indicare nel proprio modello 730 il 100% della detrazione spettante?
Essere titolare di Assegno di Inclusione e di Assegno ordinario di invalidità non impedisce, di per sé, la detrazione sull’affitto, purché siano rispettati i requisiti di reddito. Nel caso specifico, l’ADI è esente da IRPEF mentre l’AOI concorrerebbe al reddito imponibile determinando l’importo spettante. La Quota B dell’ADI destinata al canone di locazione mette tuttavia in dubbio la detrazione che, secondo la prassi AdE (Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, risposta 10.2), è incompatibile con forme di contributo pubblico erogato agli inquilini. Inoltre, essendo il contratto cointestato, spetterebbe comunque solo il 50% della detrazione.
Detrazione affitto e requisiti di reddito
La detrazione sui canoni di locazione per l’abitazione principale è regolata dall’articolo 16, comma 01, del TUIR ed è graduata in base al reddito: 300 euro con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, 150 euro tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, nulla oltre questa soglia. Il reddito che conta nel suo caso è quello dell’Assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/1984), imponibile IRPEF, mentre l’Assegno di Inclusione è esente e non incide sul reddito complessivo (DL n. 48/2023). La detrazione abbatte l’IRPEF dovuta: in caso di imposta incapiente, la parte non assorbita le viene riconosciuta come credito.
Quota B ADI e detrazione canone prima casa
Le regole sull’Assegno di Inclusione (DL n. 48/2023) e quelle sulla detrazione (articolo 16 del TUIR) non prevedono un’espressa incumulabilità tra le due misure. Il vincolo è tuttavia previsto in un chiarimento di prassi: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2008 (risposta 10.2), rinviando rinvio all’art. 11 L. 431/1998, esclude la detrazione qualora intervenga il Contributo fondo affitti o, in generale, «qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone».
La Quota B dell’ADI è di fatto un contributo pubblico destinato al canone di locazione, perciò la sua riconducibilità a quella formula incide sul diritto alla detrazione. La prassi non distingue tra copertura totale e parziale del canone e non menziona l’ADI: in assenza di un chiarimento dedicato, la risposta certa sul suo caso si otterrebbe solo con un interpello all’Agenzia.
Affitto cointestato e coniuge a carico
Anche qualora non fosse titolare di un contributo pubblico per il pagamento del canone di locazione, la Guida alle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con il contratto intestato a entrambi i coniugi, la detrazione si ripartirebbe tra i cointestatari in base al reddito di ciascuno: a lei spetterebbe il 50%, da indicare nella colonna della percentuale del rigo E71.
Il 50% riferito al coniuge a carico, privo di reddito, non sarebbe invece recuperabile, perché la quota di un cointestatario incapiente non si trasferisce all’altro: questa detrazione è personale e legata al reddito di chi la richiede. Il meccanismo del credito da incapienza vale solo per chi ha un reddito con imposta azzerata: la circolare n. 34/E del 2008 (risposta 10.2) esclude dal recupero chi «non possiede redditi».
Il criterio di ripartizione tra cointestatari è lo stesso della detrazione sull’affitto nel 730. Se il contratto fosse intestato solo a lei, indicherebbe invece il 100%. Questo, sempre e solo nel caso in cui non percepisse anche un contributo pubblico incompatibile con la detrazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz