I crediti Superbonus acquistati da terzi possono essere usati in compensazione orizzontale per pagare debiti previdenziali correnti tramite modello F24. La stessa strada è però chiusa quando il debito è già stato affidato all’Agente della riscossione, anche se la cartella è oggetto di rateazione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 110/2026, che separa l’uso ordinario dei crediti edilizi dalla diversa disciplina prevista per il pagamento delle somme a ruolo.
Compensazione crediti e contributi INPS correnti
I crediti Superbonus in compensazione F24 possono essere usati anche per debiti previdenziali, nel rispetto dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e delle regole proprie del credito acquistato. Questo vale però quando il contribuente deve versare contributi previdenziali correnti oppure somme ancora gestibili attraverso il modello F24 ordinario. In questa situazione, il credito agevolativo da Superbonus mantiene la sua funzione di credito compensabile e può ridurre il debito contributivo da versare.
La disciplina cambia quando il debito previdenziale è già diventato una cartella esattoriale.
Cartelle escluse dalla compensazione Superbonus
Secondo l’Agenzia, il pagamento delle somme iscritte a ruolo segue una disciplina speciale e può avvenire tramite compensazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’articolo 31 del decreto-legge n. 78/2010 consente la compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti relativi alle stesse imposte.
I crediti Superbonus, però, sono crediti agevolativi collegati a interventi edilizi e quindi non sono crediti per imposte a ruolo. Per questo motivo non possono essere usati per pagare direttamente cartelle previdenziali già affidate alla riscossione.
La presenza di una rateazione in corso non cambia questo principio. Il contribuente può continuare a rispettare il piano con l’Agente della riscossione, mentre il credito Superbonus acquistato potrà essere usato per altri debiti compensabili in F24, nei limiti della quota annuale disponibile e delle regole sulla circolazione dei crediti edilizi.
Debiti a ruolo e blocchi sulle compensazioni edilizie
Il chiarimento si inserisce in una disciplina già irrigidita per i crediti da bonus edilizi. Le norme introdotte negli ultimi anni hanno previsto blocchi e sospensioni in presenza di carichi pendenti, soprattutto per imposte erariali e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso dei debiti previdenziali iscritti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate precisa però che la questione riguarda la natura speciale del pagamento delle cartelle. Il limite deriva dal fatto che la compensazione dei ruoli è ammessa solo quando una norma la consente in modo espresso.