Incentivi DL 42/2026 per Rinnovabili e autoconsumo nelle imprese T5.0

di Teresa Barone

10 Aprile 2026 10:27

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Il Dl 42/2026 finanzia autoproduzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo per le imprese con risorse fino al 2028. Chi può accedere e come funziona.

Il Decreto Legge n. 42 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile, porta una risposta strutturata al caro energia: accanto al taglio temporaneo delle accise sui carburanti, il provvedimento introduce un contributo destinato alle imprese che hanno investito nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo. Potenziate anche le risorse del Fondo nazionale per l’efficienza energetica fino al 2031.

Imprese destinatarie del contributo rinnovabili nel Dl 42/2026

Il contributo per le rinnovabili in autoconsumo non è accessibile per tutte le imprese ma è riservato a una platea specifica: quelle che hanno validamente presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del Dl 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024) e che hanno già ricevuto dal GSE sia l’attestazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta, in sostanza, degli esodati del bonus Transizione 5.0: aziende che avevano completato l’iter tecnico con il GSE ma si erano trovate senza copertura per esaurimento dei fondi. Il Dl 42/2026 interviene su questa platea riconoscendo, accanto al credito d’imposta rideterminato, un incentivo aggiuntivo specifico per la componente energetica degli investimenti.

Autoconsumo, accumulo e vincolo DNSH

Il comma 3-bis dell’articolo 8 del Dl 42/2026 prevede un contributo complementare correlato agli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Rientrano nell’agevolazione anche le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta e non immediatamente consumata — una componente che si rivela strategica per chi opera su turni e ha profili di consumo variabili nel corso della giornata.

Il contributo è riconosciuto in proporzione alle spese effettivamente sostenute, con un vincolo preciso: per ciascuna istanza, l’importo non può superare l’ammontare del credito d’imposta già richiesto nelle comunicazioni originarie presentate per le medesime spese.

Sono agevolabili anche le spese per le certificazioni tecniche necessarie a documentare la riduzione dei consumi energetici e il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), che vieta di arrecare un danno significativo all’ambiente. Le certificazioni devono essere rilasciate da soggetti abilitati: la conformità DNSH non è facoltativa ma condizione di accesso al contributo.

Le risorse: 197,7 milioni dal 2026 al 2028

Il decreto stanzia risorse su base pluriennale per il contributo rinnovabili e accumulo. Le risorse ammontano complessivamente a 197,7 milioni di euro sull’intero triennio. La distribuzione annuale è la seguente:

  • 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

Il plafond è collegato alle comunicazioni già trasmesse: il contributo aggiuntivo non opera in modo autonomo rispetto al credito d’imposta principale e non è accessibile a imprese che non abbiano già perfezionato l’iter GSE. Anche i Contratti di Sviluppo per rinnovabili e batterie gestiti da Invitalia rappresentano uno strumento parallelo per le imprese che non rientrano nella platea degli esodati T5.0 ma vogliono investire nella medesima direzione.

Efficienza energetica: fondi nazionali fino al 2031

Il Dl 42/2026 interviene anche sul Fondo nazionale per l’efficienza energetica, potenziandone le risorse con uno stanziamento aggiuntivo pluriennale finalizzato alla riqualificazione degli impianti produttivi, all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici d’impresa e alla riduzione strutturale dei consumi. Le nuove risorse autorizzate sono:

  • 175 milioni di euro per il 2027;
  • 159,2 milioni di euro per il 2028;
  • 129,6 milioni di euro per il 2029;
  • 78,5 milioni di euro per il 2030;
  • 30,1 milioni di euro per il 2031.

La dotazione aggiuntiva complessiva supera i 572 milioni di euro distribuiti su cinque anni. L’obiettivo è sostenere gli investimenti a medio-lungo periodo delle imprese su efficienza e rinnovabili, con una prospettiva che va oltre la risposta emergenziale al caro energia.

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Erogazione MIMIT su indicazione GSE

I contributi previsti dal Dl 42/2026 saranno erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE secondo modalità operative che saranno definite con un apposito decreto ministeriale ancora da emanare.

Il GSE resta quindi l’interlocutore di riferimento per la verifica dei requisiti tecnici e per la trasmissione dei dati al MIMIT e le imprese beneficiarie non dovranno presentare una nuova domanda da zero: basta la comunicazione già trasmessa e la validazione tecnica già ottenuta.

In attesa del decreto attuativo, le aziende che rientrano nella platea degli aventi diritto – in attesa della piattaforma GSE aggiornata – devono raccogliere la documentazione tecnica relativa alla riduzione dei consumi energetici e alla conformità DNSH, che sarà necessaria in fase di erogazione.