Chiusa la finestra per chiedere il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025, per le imprese ammesse si apre la fase della compensazione. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041, da indicare nel modello F24 per usare la quota extra del 14,6189% collegata agli investimenti già comunicati. Il credito può essere portato in compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
- Credito ZES aggiuntivo con codice tributo 7041
- A chi spetta il contributo aggiuntivo ZES Unica
- Compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre
- Compilazione F24 con il codice 7041
- Scarto dell’F24 se il credito supera il limite
- Codice 7041 distinto dal credito ZES ordinario
- Transizione 5.0 esclusa sugli stessi investimenti
- Controlli antimafia oltre 150mila euro
- Domande chiuse e credito da usare entro fine anno
Credito ZES aggiuntivo con codice tributo 7041
Il codice tributo 7041 è denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Il codice consente alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione il contributo aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
La misura integra il credito d’imposta ZES Unica relativo al periodo d’imposta 2025. La quota aggiuntiva è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa già trasmessa per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025.
A chi spetta il contributo aggiuntivo ZES Unica
Il contributo aggiuntivo riguarda gli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti nella ZES Unica entro il 15 novembre dello stesso anno. L’accesso alla quota extra richiede una partita IVA attiva, investimenti agevolabili nella ZES Unica del Mezzogiorno, assenza di credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti e dichiarazioni coerenti con i controlli antimafia.
Compensazione dal 26 maggio al 31 dicembre
Il credito ZES aggiuntivo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con modello F24, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. La trasmissione deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; l’uso di canali diversi comporta il rifiuto dell’operazione di versamento. Prima dell’utilizzo, ogni beneficiario può verificare l’ammontare fruibile nel proprio Cassetto fiscale. L’importo indicato nell’area riservata rappresenta il limite massimo utilizzabile con il codice 7041.
Compilazione F24 con il codice 7041
Nel modello F24, il codice tributo 7041 deve essere indicato nella sezione “Erario”. Se l’impresa utilizza il credito, l’importo si inserisce nella colonna “importi a credito compensati”; nei casi di riversamento dell’agevolazione, si usa la colonna “importi a debito versati”.
| Campo del modello F24 | Dato da indicare |
|---|---|
| sezione | Erario |
| codice tributo | 7041 |
| utilizzo del credito | importi a credito compensati |
| riversamento | importi a debito versati |
| anno di riferimento | anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA |
Scarto dell’F24 se il credito supera il limite
L’Agenzia delle Entrate controlla i modelli F24 trasmessi e verifica che il credito compensato non superi l’importo massimo fruibile in base alle comunicazioni presentate. Se l’importo indicato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.
La verifica preventiva dell’importo utilizzabile diventa quindi centrale per le imprese che hanno indicato rideterminazioni in diminuzione o che hanno ottenuto altre agevolazioni sulla stessa base di investimento. La compensazione deve rimanere allineata al credito effettivamente riconosciuto.
Codice 7041 distinto dal credito ZES ordinario
Il codice 7041 riguarda solo il credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti ZES Unica 2025. Non sostituisce il codice tributo 7034, collegato al credito d’imposta ZES ordinario previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023.
La distinzione serve anche a separare le diverse finestre di utilizzo. Il credito aggiuntivo ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2026, mentre il credito ordinario segue le regole proprie della misura principale e delle comunicazioni già trasmesse.
Transizione 5.0 esclusa sugli stessi investimenti
Il credito aggiuntivo ZES non spetta per gli investimenti per i quali l’impresa ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0. Il divieto riguarda gli stessi beni indicati nella comunicazione integrativa e impedisce la sovrapposizione tra le due agevolazioni sulla medesima spesa.
La separazione richiede particolare attenzione per le imprese che hanno avviato investimenti agevolabili anche con il credito Transizione 5.0. In presenza di più misure, la documentazione sugli investimenti deve permettere di distinguere beni, costi e agevolazioni richieste.
Controlli antimafia oltre 150mila euro
Per i crediti che, sommati a quelli già riconosciuti, superano la soglia di 150.000 euro, l’utilizzo rimane subordinato alle verifiche antimafia. Le dichiarazioni rese nel quadro C del modello mantengono quindi rilievo anche dopo la chiusura delle domande.
Se emergono cause ostative, l’autorizzazione alla compensazione può essere bloccata. Le imprese devono conservare la documentazione sugli investimenti, sulle dichiarazioni rese e sulle eventuali variazioni che incidono sull’importo riconosciuto.
Domande chiuse e credito da usare entro fine anno
La comunicazione per il contributo aggiuntivo poteva essere trasmessa dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rettifiche e annullamenti erano ammessi entro la stessa data; le comunicazioni inviate dall’11 al 15 maggio e scartate dal servizio telematico restavano valide se ritrasmesse entro il 20 maggio.
Superata la fase di invio, l’attenzione delle imprese si sposta sull’utilizzo in F24. Chi risulta ammesso deve controllare l’importo nel Cassetto fiscale, compilare il modello con il codice 7041 e completare la compensazione entro il 31 dicembre 2026.