Iperammortamento 2026: tutte le regole e gli investimenti agevolabili

di Anna Fabi

5 Maggio 2026 10:24

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Come funziona l'iperammortamento 2026: beni agevolabili, aliquote per scaglioni, procedura GSE in più fasi, perizia obbligatoria e cause di decadenza.

Con la firma del decreto attuativo, l’iperammortamento 2026 — introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436, art. 1, L. 199/2025) in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 — dispone ora di regole definitive. Consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili da IRES e IRPEF, per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

I dati qui riportati derivano dal testo firmato il 4 maggio 2026, soggetti a conferma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa dopo il visto della Corte dei Conti.

Chi può accedere all’iperammortamento 2026

L’agevolazione in Manovra 2026 è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa — senza distinzione di forma giuridica, settore economico o dimensione — che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano. L’accesso richiede il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o coinvolte in procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali. Sono inoltre esclusi i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I beni agevolabili: Allegati IV e V

L’agevolazione riguarda due categorie di investimento. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 — che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0 — interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.

Sul fronte del vincolo Made in Europe: la clausola che limitava l’accesso ai soli beni prodotti in UE o SEE è stata soppressa dall’art. 7 del DL 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026. La soppressione non riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali il vincolo di provenienza UE resta in vigore nelle categorie previste dalla normativa.

Per i beni immateriali, il testo del decreto firmato non include il comma che nelle bozze precedenti estendeva il beneficio ai software SaaS erogati a canone (as-a-service): salvo diversa indicazione nella circolare operativa, i software in abbonamento restano al di fuori del perimetro agevolabile.

Il completamento degli investimenti coincide, per i beni degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole dell’art. 109 TUIR — cioè la data di consegna del bene — a prescindere dai principi contabili adottati. Sono inclusi gli investimenti completati nel 2026 anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.

Aliquote e scaglioni annuali

La maggiorazione è strutturata su tre scaglioni, calcolati sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità:

  • 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% sulla quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • 50% sulla quota compresa tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Oltre i 20 milioni non è prevista alcuna maggiorazione. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascun anno del triennio — non sull’importo complessivo del triennio — e si azzerano a inizio di ogni esercizio. L’agevolazione non produce vantaggi immediati sulla liquidità: la riduzione del carico fiscale si distribuisce lungo il piano di ammortamento del bene.

In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta: il vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi fino al ritorno a una situazione di utile imponibile. Questo distingue l’iperammortamento dai precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, fruibili anche in assenza di reddito imponibile.

La procedura GSE: tre fasi obbligatorie

L’accesso al beneficio è gestito telematicamente tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali, stabilite dall’art. 3 del decreto attuativo.

  1. La comunicazione preventiva è necessaria per accedere al beneficio: per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione e — per i beni energetici — la data prevista di entrata in funzione. Il GSE verifica e comunica l’esito positivo entro dieci giorni oppure richiede integrazioni.
  2. La comunicazione di conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE. Deve attestare il pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing finanziario l’adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.
  3. La comunicazione di completamento deve essere trasmessa dopo l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. È corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

A queste tre fasi si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa — da trasmettere entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno — la cui applicazione al 2026 andrà chiarita dalla circolare operativa.

Documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile

La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni per i beni di basso valore: la possibilità di ricorrere all’autocertificazione prevista in passato non è stata confermata nel decreto attuativo. La perizia deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al proprio albo, oppure da un ente di certificazione accreditato, e deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale.

La certificazione contabile deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese soggette a revisione legale è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione; per le imprese non obbligate alla revisione può essere rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC. Le spese di certificazione non sono rimborsabili.

Come si fruisce della maggiorazione

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta. Per la fruizione è necessario attendere la ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei purché non vengano finanziate le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto. È cumulabile in particolare con il credito d’imposta ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno e con la Nuova Sabatini sul finanziamento dei beni. Non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 o 5.0 sugli stessi beni.

Le cause di decadenza

Il decreto elenca le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione — salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite in precedenza.

In caso di fruizione indebita accertata, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni.