Transizione 4.0 e 5.0: come indicare la scelta del credito d’imposta

di Alessandra Gualtieri

26 Novembre 2025 15:29

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Modalità operative per l’opzione alternativa tra i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 per le imprese che hanno presentato entrambe le domande.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’avviso con cui disciplina l’opzione di scelta obbligatoria entro il 27 novembre tra i crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e 5.0, indicando procedure, scadenze e adempimenti per evitare la decadenza. Il MIMIT ha anche definito le modalità con cui scegliere tra i due crediti, in adeguamento all’articolo 1, comma 2, del Dl n. 175/2025, che vieta il cumulo delle due agevolazioni sugli stessi beni strumentali.

Le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono quindi esercitare un’opzione, selezionando il beneficio effettivamente utilizzato. Nel frattempo resta aperta, fino alle 23:59 del 27 novembre, la finestra per la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tramite la piattaforma del GSE.

Bonus Transizione 4.0 e 5.0 incumulabili

Nei casi in cui sia già stata inviata la comunicazione di completamento dell’investimento, l’impresa deve trasmettere una formale rinuncia alle risorse prenotate sulla misura che non intende utilizzare. La rinuncia deve essere inviata entro cinque giorni dalla comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La finestra temporale ridotta impone alle imprese una valutazione rapida, ma bisogna evitare errori: una rinuncia tardiva o omessa comporta la perdita definitiva del beneficio. Per scegliere, conviene valutare  quale agevolazione garantisce la maggiore intensità di aiuto in base alla tipologia di investimento e l’impatto della rinuncia sull’eventuale piano di investimenti pluriennale.

La procedura di rinuncia

Il GSE invierà una PEC alle imprese che risultano aver presentato richieste per entrambe le agevolazioni. La comunicazione conterrà:

  • il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ex artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000;
  • le istruzioni per indicare la rinuncia al credito non fruito;
  • l’indirizzo PEC del GSE a cui restituire il documento.

Dopo aver ricevuto la comunicazione, il beneficiario deve compilare il modello DSAN indicando la misura a cui rinuncia (Transizione 4.0 o 5.0), firmare digitalmente il documento e inviarlo via PEC all’indirizzo indicato, entro i termini stabiliti.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio relativo all’agevolazione scelta, oltre alla revoca delle risorse prenotate, con conseguente impossibilità di recuperare l’agevolazione.

Perché l’opzione è obbligatoria

Il divieto di cumulo deriva dalla volontà del legislatore di evitare la sovrapposizione di incentivi su uno stesso investimento, garantendo una gestione più chiara e monitorabile delle risorse. Il Dl 175/2025 stabilisce che i due crediti d’imposta, pur essendo entrambi destinati alla trasformazione digitale e all’efficientamento energetico, non possono coesistere sulla medesima spesa.

L’avviso del MIMIT chiude quindi ogni margine interpretativo e fornisce l’iter ufficiale per uniformare le procedure di rinuncia, evitando sovrapposizioni e contestazioni in fase di controllo.