Una recente pronuncia della Cassazione conferma ancora una volta l’illegittimità delle sanzioni per mancata esibizione del contrassegno relativo all’assicurazione RCA, di fatto abolito dal 2025 e sostituito da un semplice certificato da tenere in auto.
Con la sentenza n. 26705/2025, infatti, i giudici hanno ribadito che non sussiste alcun obbligo di esporre il contrassegno assicurativo su richiesta dell’autorità amministrativa, documento che non viene più emesso dalle compagnie assicurative. Si tratterebbe, quindi, di un obbligo relativo a un dato inesistente.
Come sottolinea la Cassazione, l’abolizione dell’obbligo di esporre il contrassegno cartaceo risale al 18 ottobre 2015: a partire da questa data, quindi, l’invito previsto dal Codice della Strada (ex art. 180, comma 7) a esibire il tagliando è illegittimo.
L’accertamento, in sostanza, può riguardare esclusivamente l’eventuale assenza all’interno del veicolo del certificato di assicurazione o l’impossibilità di verificare la sua validità attraverso la banca dati nazionale.