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Composizione negoziata in visura camerale, misure protettive e crisi d’impresa

di Teresa Barone

Pubblicato 1 Febbraio 2022
Aggiornato 21 Maggio 2026 14:03

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Nella visura camerale compaiono istanze di misure protettive, accettazione dell’esperto e provvedimenti del Tribunale.

La visura camerale consente di verificare anche le informazioni collegate alla composizione negoziata della crisi d’impresa, quando l’imprenditore chiede l’applicazione delle misure protettive. Nel Registro Imprese vengono pubblicati l’istanza, l’accettazione dell’esperto e gli atti collegati al procedimento, così che creditori, fornitori, banche e partner commerciali possano conoscere la situazione dell’impresa attraverso i documenti camerali ufficiali.

Composizione negoziata visibile nel Registro Imprese

La composizione negoziata è il percorso volontario previsto dal Codice della crisi d’impresa per gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento appare ancora perseguibile. L’accesso avviene tramite la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio.

L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente e, insieme all’istanza o in un momento successivo, può domandare l’applicazione delle misure protettive sul patrimonio. Quando sono richieste le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel Registro delle Imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da questa pubblicazione derivano gli effetti verso i creditori previsti dal Codice della crisi.

Misure protettive e accettazione dell’esperto

La pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese serve a rendere conoscibile ai terzi che l’impresa ha chiesto protezione durante le trattative di risanamento. La visura camerale può quindi mostrare l’esistenza della domanda, l’accettazione dell’esperto e gli atti successivi collegati alla conferma o alla modifica delle misure.

Le informazioni pubblicate riguardano in particolare:

  • l’istanza di applicazione delle misure protettive presentata dall’imprenditore;
  • l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto indipendente;
  • l’eventuale dichiarazione collegata alla sospensione degli obblighi societari in caso di perdite rilevanti;
  • il numero di ruolo generale del procedimento aperto davanti al Tribunale;
  • i provvedimenti giudiziari di conferma, modifica, abbreviazione o revoca delle misure.

Effetti per creditori e azioni esecutive

Dal giorno della pubblicazione nel Registro Imprese, i creditori interessati dalle misure protettive sono soggetti ai limiti previsti dal Codice della crisi. In particolare, è vietata l’acquisizione di nuovi diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore.

Sono inoltre bloccate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e sui beni o diritti con cui viene esercitata l’attività. La tutela serve a consentire lo svolgimento delle trattative, senza iniziative individuali che possano compromettere il risanamento.

Dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure da parte del Tribunale.

Ricorso al Tribunale e numero di ruolo

La pubblicazione nel Registro Imprese produce effetti immediati, ma l’imprenditore deve poi rivolgersi al Tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive.

Il ricorso va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione nel Registro Imprese, l’imprenditore deve chiedere anche la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato davanti al Tribunale.

Il mancato o tardivo deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive. Decorso inutilmente il termine, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal Registro Imprese secondo le regole camerali applicabili.

Dati consultabili nella visura camerale

La visura camerale riporta le informazioni pubblicate nel Registro Imprese sull’impresa consultata. In presenza di composizione negoziata, la sezione dedicata alle procedure del Codice della crisi consente di verificare gli atti depositati e lo stato delle misure collegate.

Il sistema camerale distingue le informazioni sulle procedure del Codice della crisi e concorsuali da quelle relative a scioglimento, liquidazione e cancellazione. Questa distinzione consente di leggere la composizione negoziata come strumento di risanamento, diverso dalle procedure liquidatorie.

Per imprese, creditori e operatori economici, la visura consente di controllare:

  • se l’impresa ha chiesto misure protettive nella composizione negoziata;
  • se l’esperto ha accettato l’incarico;
  • se è stato pubblicato il numero di ruolo del procedimento davanti al Tribunale;
  • se risultano provvedimenti di conferma, modifica o revoca delle misure;
  • se l’impresa è interessata anche da procedure del Codice della crisi o concorsuali.

Composizione negoziata e procedure concorsuali

La composizione negoziata non coincide con una procedura concorsuale. È un percorso volontario e stragiudiziale, avviato dall’imprenditore tramite piattaforma telematica, con l’obiettivo di cercare una soluzione alla crisi attraverso trattative assistite dall’esperto.

Le procedure concorsuali e del Codice della crisi, invece, incidono sul patrimonio dell’imprenditore con regole e controlli diversi. Nel Registro Imprese sono consultabili anche liquidazione giudiziale, concordato preventivo, concordato semplificato, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, quando presenti.

La presenza della composizione negoziata in visura segnala quindi una fase di risanamento assistito. L’eventuale presenza di procedure concorsuali va valutata separatamente, attraverso il blocco camerale dedicato alle procedure del Codice della crisi.

Piattaforma, debiti e documenti d’impresa

La composizione negoziata richiede all’imprenditore la produzione di documenti economici, finanziari e fiscali utili a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento. La piattaforma telematica nazionale consente di caricare la documentazione e di seguire l’iter con l’esperto. Tra gli elementi da verificare rientrano anche i debiti fiscali e contributivi. Per questo, nel cluster crisi d’impresa, resta collegato il tema delle certificazioni dei debiti verso INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, che possono incidere sulla lettura della posizione dell’impresa e sulla trattativa con i creditori.

=> VeRA: Certificazione debiti INPS per la composizione della crisi d'impresa

Verifiche per creditori, banche e fornitori

La consultazione della visura camerale consente a banche, fornitori, clienti e partner commerciali di verificare se un’impresa ha attivato misure protettive nella composizione negoziata. Il dato è rilevante per valutare i rapporti in corso, le nuove forniture, le garanzie richieste e le decisioni di credito.

Per l’impresa, la pubblicazione nel Registro Imprese garantisce trasparenza verso i terzi e rende conoscibili gli effetti delle misure. Per i creditori, invece, la visura permette di capire quali iniziative sono sospese, quali atti sono stati depositati e se il Tribunale è già stato coinvolto nella conferma o nella modifica delle tutele.