Il Registro delle Imprese è l’anagrafe pubblica delle attività economiche esercitate in forma d’impresa in Italia. È tenuto dalle Camere di Commercio, ha struttura informatica e raccoglie i dati costitutivi delle imprese, le successive modifiche, le cessazioni, le cariche, le sedi, le unità locali e gli atti depositati. Per chi avvia un’attività, l’iscrizione camerale serve a rendere pubblici i principali dati dell’impresa e a consentirne la consultazione da parte di clienti, fornitori, banche, Pubblica Amministrazione e altri operatori economici.
- Obbligo di iscrizione al Registro Imprese
- Partita IVA e iscrizione camerale
- Sezione ordinaria del Registro delle Imprese
- Sezioni speciali del Registro Imprese
- Comunicazione Unica e DIRE per avviare l’impresa
- Domicilio digitale nel Registro Imprese
- REA e dati economici dell’impresa
- Variazioni, cessazioni e dati da aggiornare
- Visura camerale e certificato
- Consultazione online e Telemaco
- Registro Imprese come strumento di verifica
Obbligo di iscrizione al Registro Imprese
Chi esercita un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. L’obbligo riguarda imprese individuali, società, cooperative, consorzi e altri soggetti che svolgono attività imprenditoriale secondo le regole del Codice civile e della normativa camerale.
Il Registro svolge una funzione di pubblicità legale, costitutiva, dichiarativa o di semplice pubblicità notizia, a seconda dell’atto depositato e del soggetto iscritto. Le informazioni presenti consentono di verificare esistenza, assetto e vicende dell’impresa.
Sono tenuti all’iscrizione, secondo la disciplina applicabile alle diverse forme giuridiche:
- gli imprenditori individuali che esercitano attività commerciale;
- le società di persone e le società di capitali;
- le società cooperative;
- i consorzi con attività esterna e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
- le società costituite all’estero con sede amministrativa, sede secondaria o oggetto principale dell’impresa in Italia;
- gli imprenditori agricoli, nei casi previsti dalla normativa di settore;
- i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti e gli artigiani;
- le società semplici e le società tra professionisti;
- le imprese sociali e gli altri soggetti per i quali la legge prevede una sezione dedicata.
Partita IVA e iscrizione camerale
L’apertura di Partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese rispondono a obblighi diversi. Il lavoratore autonomo che svolge attività professionale può aprire P.IVA senza iscrizione camerale mentre la ditta individuale, l’artigiano, il commerciante e la società devono seguire il canale camerale.
La distinzione serve a individuare gli adempimenti di avvio. Quando l’attività assume forma d’impresa, l’iscrizione al Registro si coordina con codice fiscale o Partita IVA, codice ATECO, eventuale iscrizione INPS o INAIL, domicilio digitale e, quando richiesta, segnalazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
=> Registro Imprese: adempimenti e scadenze
Sezione ordinaria del Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese è unico, ma articolato in una sezione ordinaria e in sezioni speciali. La sezione ordinaria raccoglie i soggetti per i quali l’iscrizione produce gli effetti principali di pubblicità legale sugli atti e sui fatti depositati.
Nella sezione ordinaria sono iscritti:
- gli imprenditori commerciali individuali diversi dai piccoli imprenditori;
- le società di persone, escluse le società semplici;
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- i consorzi con attività esterna e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
- le società estere con sede amministrativa, sede secondaria o oggetto principale dell’attività in Italia;
- le aziende speciali e i consorzi degli enti locali.
Sezioni speciali del Registro Imprese
Le sezioni speciali raccolgono soggetti, qualifiche e informazioni che la legge vuole rendere conoscibili con una pubblicità distinta. In alcuni casi l’iscrizione speciale si aggiunge a quella ordinaria, perché riguarda una qualifica ulteriore dell’impresa.
Rientrano nelle sezioni speciali, tra gli altri:
- gli imprenditori agricoli individuali e le società agricole;
- i piccoli imprenditori commerciali;
- gli imprenditori artigiani;
- le società semplici;
- le società tra professionisti e le società tra avvocati;
- le imprese sociali;
- le startup innovative e le PMI innovative;
- le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento o che vi sono soggetti;
- gli atti di società di capitali redatti in una lingua comunitaria diversa dall’italiano, quando depositati secondo le regole previste.
La sezione di iscrizione incide sulla funzione del dato pubblicato. Per questo, nella pratica camerale, la corretta qualificazione dell’impresa è rilevante quanto l’invio dei dati anagrafici.
Comunicazione Unica e DIRE per avviare l’impresa
Per l’avvio di un’impresa, l’iscrizione al Registro avviene tramite Comunicazione Unica, la procedura telematica che consente di trasmettere con un solo invio gli adempimenti verso Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e, quando previsto, SUAP. Dal 12 febbraio 2026 l’applicativo ComUnica è stato dismesso e le pratiche si predispongono tramite Comunicazione Unica e DIRE, il servizio del sistema camerale, oppure tramite software telematici abilitati.
Per presentare la pratica servono di norma:
- un domicilio digitale valido, tramite indirizzo PEC dell’impresa;
- la firma digitale del titolare, del legale rappresentante o dell’intermediario incaricato;
- la documentazione richiesta in base alla forma giuridica e all’attività svolta;
- i dati necessari per Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e SUAP, quando coinvolti dall’avvio dell’attività.
Domicilio digitale nel Registro Imprese
Il domicilio digitale dell’impresa coincide con l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese. È il recapito elettronico ufficiale per le comunicazioni con Pubblica Amministrazione, altre imprese, professionisti e soggetti privati.
Le imprese individuali e societarie devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro. In caso di omissione, la normativa prevede l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Per le società va considerato anche l’adempimento relativo al domicilio digitale degli amministratori nel Registro Imprese, introdotto dalla normativa più recente e oggetto di indicazioni ministeriali specifiche.
REA e dati economici dell’impresa
Nel sistema camerale confluisce anche il Repertorio Economico Amministrativo, il REA. Si tratta della banca dati che integra il Registro delle Imprese con informazioni economiche, statistiche e amministrative relative all’attività esercitata.
Nel REA sono registrate informazioni come attività, unità locali, addetti, direttori tecnici, preposti e altri dati non sempre soggetti a iscrizione nel Registro in senso stretto. Ogni impresa riceve un numero Registro Imprese a livello nazionale e uno o più numeri REA collegati alle province in cui ha sede o unità locali. Sono iscritti o annotati nel REA:
- i soggetti già iscritti nel Registro Imprese, per le notizie economiche e amministrative relative all’attività;
- gli enti collettivi che esercitano un’attività economica senza avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di impresa;
- le imprese con sede principale all’estero che aprono, modificano o cessano unità locali in Italia.
Variazioni, cessazioni e dati da aggiornare
L’iscrizione al Registro delle Imprese apre una posizione camerale che va mantenuta aggiornata nel tempo. Le imprese devono comunicare variazioni di sede, unità locali, attività esercitata, cariche, assetti societari, procedure concorsuali, scioglimento, liquidazione e cessazione.
Le variazioni si trasmettono in via telematica con le pratiche camerali previste per il tipo di soggetto e di evento. L’aggiornamento è necessario perché i dati del Registro sono usati da Pubblica Amministrazione, banche, clienti, fornitori, stazioni appaltanti e altri soggetti che verificano l’identità e la situazione dell’impresa.
Visura camerale e certificato
La visura camerale è il documento informativo ufficiale che riporta i dati legali, economici e amministrativi dell’impresa iscritta. Può essere ordinaria, con la situazione attuale, oppure storica, con le modifiche depositate dalla nascita dell’impresa fino alla data della richiesta. Nella visura sono presenti, in base alla forma giuridica e ai dati depositati:
- denominazione, forma giuridica, sede legale e unità locali;
- codice fiscale, Partita IVA e numero REA;
- domicilio digitale e altri dati anagrafici dell’impresa;
- attività esercitata, codici ATECO, albi, ruoli e licenze;
- amministratori, rappresentanti, soci, quote e organi di controllo;
- procedure concorsuali, scioglimento, liquidazione, cancellazione e altri eventi pubblicati.
Per gli usi che richiedono certificazione formale, si richiede il certificato camerale, quando ammesso dalla normativa. La Pubblica Amministrazione acquisisce d’ufficio i dati già presenti nelle banche dati pubbliche nei casi previsti.
Consultazione online e Telemaco
Il Registro delle Imprese è consultabile online dal portale ufficiale RegistroImprese.it. La ricerca base consente di individuare un’impresa e verificare alcune informazioni essenziali; i documenti ufficiali, come visure, bilanci, fascicoli e atti, sono disponibili tramite i servizi previsti dal sistema camerale.
Per imprese, professionisti e operatori che consultano spesso dati camerali, Telemaco per il Registro Imprese consente l’accesso a documenti ufficiali, fascicoli, bilanci, monitoraggi e funzioni evolute di ricerca.
Il titolare o legale rappresentante può inoltre usare il Cassetto digitale dell’imprenditore per accedere ai documenti della propria impresa, verificare pratiche, visure, atti e informazioni presenti nel sistema camerale.
Registro Imprese come strumento di verifica
La consultazione dei dati camerali permette di verificare l’esistenza di un’impresa, la sede, l’attività dichiarata, gli amministratori, i poteri di firma, le procedure in corso e le informazioni utili nei rapporti commerciali.
Per l’impresa iscritta, il controllo periodico dei dati camerali aiuta a individuare errori, pratiche sospese, domicilio digitale irregolare, attività non aggiornate o dati REA non allineati. Per chi consulta il Registro, visura, certificato, fascicolo e monitoraggi sono strumenti di verifica prima di contratti, forniture, affidamenti, finanziamenti o rapporti continuativi.