Per una corretta gestione della Privacy in azienda, il titolare del trattamento dei dati personali deve fornire ad ogni interessato, in forma scritta o verbale, l’informativa sulla privacy, documento in cui sono evidenziati:

Privacy e Marketing: normativa e sanzioni
Possono essere omesse le informazioni già conosciute dall’interessato ed è opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, mentre è necessario fornire un’informativa specifica quando il trattamento ha caratteristiche particolari o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili.
L’informativa deve essere consegnata sempre, anche quando non è necessario ottenere il consenso dell’interessato. Il linguaggio dell’informativa deve essere chiaro, semplice e senza reiterazioni.
Quando non serve l’informativa? Il decreto sviluppo 2011 ha previsto la possibilità di omettere l’informativa all’interessato quando si tratta di curriculum spontaneamente trasmessi dall’interessato (in tal caso l’informativa dovrà essere fornita al candidato al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum) e nei trattamenti dei dati relativi alle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuati per finalità amministrativo-contabili.
Il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso dell’interessato (in forma scritta, o anche verbale a meno che non si tratti di dati sensibili), ossia la libera manifestazione con cui accetta egli espressamente un determinato trattamento dei propri dati personali, su cui è stato preventivamente informato dal titolare del trattamento, mentre non è necessario quando deriva da un obbligo normativo.
Il titolare del trattamento è tenuto a raccogliere il consenso dell’interessato: è sufficiente che sia documentato per iscritto o annotato dal titolare su un registro, un atto o un verbale. Si deve invece ricevere il consenso sottoscritto direttamente dall’interessato quando il trattamento riguarda dati sensibili e, comunque, previa autorizzazione del Garante il quale comunica la decisione adottata entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Il consenso dell’interessato non è necessario:
Non è possibile inviare email per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario. L’invio delle email è vietato anche per chiedere il consenso stesso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali. L’indirizzo di posta elettronica, per il solo fatto di essere reperibile in rete o acquisibile da pubblici atti o registri non autorizza comunque un suo uso indiscriminato. E’ necessario un preventivo consenso quale condizione di liceità del trattamento dei dati per finalità di marketing.
L’errore in cui si incorre più facilmente è quello di recuperare da biglietti da visita o pagine web indirizzi di posta elettronica al fine di inviare comunicazioni elettroniche contenenti materiale pubblicitario: questa ipotesi può determinare una responsabilità civile per spamming nonché una responsabilità penale per illecito trattamento di dati personali.
La normativa sulla privacy permette di svolgere la profilazione (elaborazione aggregata dei dati personali, abitudini o scelte di consumo) solo dopo aver fornito adeguata informativa scritta all’interessato e averne ottenuto il consenso espresso e specifico. Per limitare usi indiscriminati del Telemarketing (telefonico e telematico) è stato istituito nel 2011 il Registro delle Opposizioni per richiedere di non ricevere offerte promozionali. L’iscrizione può avvenire:
Il Decreto Sviluppo 2011 è intervenuto sul trattamento dei dati personali finalizzati all’invio di materiale pubblicitario mediante posta, per la vendita diretta, per le ricerche di mercato e per la comunicazione commerciale. Il marketing postale non potrà essere effettuato verso coloro che abbiano richiesto l’iscrizione del proprio indirizzo nel registro pubblico delle opposizioni.
Per l’uso di un sistema automatizzato di telefax per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta è necessario il consenso espresso dell’abbonato. Occorre, pertanto, ottenere il consenso preventivo e solo successivamente inviare il materiale pubblicitario. Ad ogni invio di materiale, inoltre, occorre informare il destinatario del diritto di opporsi all’invio.
Per riprodurre l’immagine o il ritratto di un soggetto è necessario richiedere preventivamente autorizzazione e ottenere il consenso scritto. Unica eccezione è rappresentata dalla diffusione dell’immagine di una persona connessa ad un fatto di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. E’, invece, fatto divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore anche nel caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari in materie diverse da quelle penali.
Il diritto all’identità personale è nato su quanto tracciato dal diritto all’immagine che consiste nel diritto dell’individuo di escludere altri dalla conoscenza delle proprie sembianze.
L’interessato che ritiene violata la propria privacy deve presentare protesta alla parte in causa, attendere risposta e solo successivamente può presentare istanza al Garante della Privacy: basta presentare istanza presso l’ufficio reclami o tramite e-mail o telefono. Non ci sono costi ad eccezione di probabili piccoli contributi per l’avvio della pratica.
Il destinatario di email indesiderate può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti: è quanto affermato dal Garante in un provvedimento del 4 ottobre 2007.
Risarcimento danni
Il Codice Privacy prevede espressamente che chi arreca danni a terzi per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile: il danno non patrimoniale è oggetto di risarcimento anche nei casi di violazione delle norme sul trattamento dei dati, sulla loro raccolta e registrazione nonché sull’utilizzazione diversa dallo scopo per cui sono stati acquisiti.
L’individuazione del responsabile della violazione della privacy richiede la verifica degli obblighi violati e l’accertamento dell’avvenuta adozione o meno di tutte le garanzie necessarie per assicurare la protezione dei dati. Il titolare del trattamento, pertanto, dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il verificarsi del danno. Queste alcune delle sanzioni amministrative:
Le controversie derivanti l’applicazione delle disposizioni del Codice sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria. Occorre, quindi, depositare ricorso presso la cancelleria dei tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Il ricorso avverso un provvedimento del Garante deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
I ricorsi proposti oltre tale termine saranno dichiarati inammissibili con ordinanza ricorribile per Cassazione. In ogni caso la proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante, tuttavia se ricorrono gravi motivi il giudice può disporre diversamente in tutto o in parte. Qualora sussista pericolo imminente di danno grave e irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari.
Il giudice, quindi, fissa l’udienza di comparazione delle parti con decreto tramite il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle parti e al Garante. Tra il giorno in cui avviene la notifica e l’udienza intercorrono non meno di trenta giorni. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza alcun legittimo impedimento il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l’estinzione del processo e pone le spese di giudizio a carico del ricorrente. Terminata l’istruttoria vengono depositate le motivazioni della sentenza in cancelleria entro trenta giorni. La sentenza non è appellabile ma è ammesso il ricorso in Cassazione. Con la sentenza il giudice accoglie o rigetta la domanda, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
Illeciti penali
Il soggetto che, al fine di trarre profitti, per se stesso o per altri, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice della Privacy è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in cui vengano fornite notizie e informazioni false nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante è prevista una reclusione da sei mesi a tre anni. L’omissione dell’adozione delle misure minime previste dal Codice è punito con l’arresto fino a due anni.
Il responsabile del trattamento può, tuttavia, dimostrare il suo ravvedimento operoso ed estinguere il reato regolarizzando le misure di sicurezza entro un periodo massimo di sei mesi e pagando entro sessanta giorni una somma pari ad un quarto del massimo stabilito per la sanzione amministrativa. Pertanto, se il responsabile del trattamento ottempera alla prescrizione e provvede al versamento della somma entro i limiti stabiliti dalla normativa ottiene la cancellazione del reato penale.
Ottimo articolo, ma non sono d’accordo sulle informazioni che avete fornito relative “EMail Marketing”.
Sia il garante della privacy:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1727662
Sia la Comunità Europea:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
si sono espressi sula questione.
Oddio, tutto è sindacabile e ognuno può interpretare le leggi, ma la lettura attenta dei testi non credo lasci molti dubbi.
La Acon Software (azienda che rappresento), nelle sue note della privacy scrive questo:
http://www.aconsoftware.com/siti-web/323
In sintesi, l’invio di una mail (ottenuta ad esempio da pubblici elenchi), se richiede semplicemente il consenso di iscrizione alla newsletter e rispetta queste caratteristiche:
1) richiede il consenso all’iscrizione nella newsletter
2) indica l’azienda che invia la mail, di cosa si occupa e il sito web (questo per permettere all’utente di sapere la natura della richiesta e da chi proviene)
3) in tale mail (di richiesta di consenso) non pubblicizza nulla
4) spiega la motivazione di tale invio (ad esempio, perchè iscrivendosi alla newsletter chi si iscrive può ottenere dei futuri vantaggi relativi alla propria attività)
5) indica chiaramente che se non viene effettuata alcuna azione non verrà mai più inviata alcuna mail (quindi il ricevente se non accetta l’scrizione non deve fare nulla per non ricevere ulteriori invii)
6) presenta tutte le informative riguardante le leggi della privacy ed il loro rispetto.
Secondo noi (e le normative che abbiamo indicato prima lo confermano) l’invio della mail con richiesta di consenso è lecita, se rispetta le caratteristiche sopra indicate.
Mi piacerebbe conoscere la Vostra posizione al riguardo (ed eventualmente di altri attori interessati all’argomento).
In tutti i casi, grazie per l’ottimo servizio che fornite (in questi momenti così difficili) alle PMI.