Registro delle Opposizioni per il Marketing postale

di Roberto Grementieri

Pubblicato 22 Settembre 2011
Aggiornato 21 Febbraio 2012 11:22

Il Registro delle Opposizioni è stato esteso anche al settore della pubblicità cartacea: il punto sulla normativa.

Registro Opposizioni: normativa

La riforma del Telemarketing (in particolare di quello telefonico) ha introdotto in Italia l’adozione del poco intuitivo principio dell’opt-out: se prima bisognava fornire il consenso per essere contattati a scopi pubblicitari (opt-in), ora bisogna iscriversi nell’apposito Registro delle Opposizioni, allo scopo di dichiararsi contrari alle chiamate promozionali; si riesce ad evitare l’assalto del Telemarketing solo se si è iscritti negli elenchi pubblici ma non si è mai acconsentito ad essere contattati da singoli operatori (es.: fornitori Internet, gestori telefonici, ecc.).

In pratica, oggi si presume, per legge, che un cittadino consenta a ricevere comunicazioni commerciali telefoniche con criterio del silenzio-assenso, salvo che non compia espressa manifestazione del proprio dissenso attraverso iscrizione al Registro delle Opposizioni, tenuto dalla Fondazione Ugo Bordoni.

Registro Opposizioni per indirizzi postali

Tale principio è stato esteso anche al marketing postale: gli operatori marketing, pertanto, potranno utilizzare gli indirizzi degli abbonati telefonici per inviare comunicazioni commerciali senza necessità di alcun consenso, almeno fin quando questi ulimi non chiederanno l’iscrizione del proprio indirizzo postale presso il Registro delle Opposizioni.

L’articolo 6, comma 2, numero 6 del Decreto Sviluppo, infatti, prevede che «all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1″».

L’articolo 130 del Codice della Privacy, così come modificato dall’articolo 20 bis della legge n. 166 del 20 novemebre 2009, prevede infatti che «in deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni».

L’Esecutivo in questo modo capovolge, anche per gli indirizzi postali, la normativa previgente dell’opt-in che, secondo il Garante Privacy, era stata efficace nell’imporre maggiore rispetto per gli utenti da parte delle aziende.

Tale normativa è stata ritenuta troppo penalizzante per le aziende, e quindi si è scelto un diverso regime, consentendo alle imprese di inviare agli indirizzi postali tutta la pubblicità che vogliono, finché i cittadini non si iscriveranno al Registro delle Opposizioni.

Funzionamento generale del Registro Opposizioni

L’utilità di tale scelta è stata peraltro fortemente criticata alla luce del funzionamento del Registro delle Opposizioni in ambito telefonico. Lo stesso Garante per la potezione dei dati personali ha osservato che il Registro funziona con estrema difficoltà e viene ampiamente violato dalle aziende. Peraltro, molti utenti segnalano di ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate anche se hanno negato il consenso.

Ciò accade a causa della normativa esistente che non impedisce, nonostante l’iscrizione presso il Registro delle Opposizioni, di contattare l’utente se i dati sono stati ricavati da fonti diverse dall’abbonamento telefonico, quale ad esempio, altro albo pubblico, un contratto di fornitura di servizi, oppure un modulo firmato in un supermercato che acconsente la cessione ad altri dei dati.

Il Registro delle Opposizioni, infatti, mette in “salvo” l’abbonato dalle sole chiamate indesiderate degli operatori di marketing (e da oggi dall’invio di pubblicità) che utilizzano come fonte dei propri contatti gli elenchi telefonici, non escludendo il trattamento dei dati ogni qual volta questi siano stati “pescati” in altri elenchi o si abbia fornito il consenso.

L’iscrizione è pertanto un atto necessario ma non risolutivo, poichè nei casi sopra indicati sarà necessario contattare l’azienda per ottenere, nei termini di legge, la cancellazione dei propri dati. Peraltro, l’esistenza del Registro delle Opposizioni è sconosciuta ai molti (dalla sua nascita, infatti, “solo” 600.000 abbonati si sono iscritti) e le modalità di iscrizione non sempre collimano con le necessità degli strati sociali più deboli, si pensi agli anziani.

Funzionamento del Registro Opposizioni per il marketing postale

Il decreto di attuazione dell’estensione del Registro delle Opposizioni al settore postale verrà emanato nei prossimi mesi: dovrà prevederà le modalità e i tempi per l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Secondo le prime indiscrezioni, si provvederà a creare una sezione dedicata al marketing postale, potendo l’abbonato decidere liberamente se manifestare il proprio dissenso sia per il marketing telefonico sia per quello postale, ovvero solo per uno dei due.

L’iscrizione sarà gratuita, riservata ai cittadini il cui indirizzo è presente negli elenchi telefonici pubblici e con ogni probabilità ricalcherà le modalità già esistenti per il marketing telefonico:

  1. compilando il modulo elettronico sul sito Registrodelleopposizioni.it;
  2. chiamando il numero verde 800.265.265;
  3. inviando il modulo in pdf predisposto all’indirizzo di posta elettronica abbonati.rpo@fub.it;
  4. inviando una raccomandata a “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni Abbonati”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma;
  5. spedendo il modulo via fax al nuemro 06.54224822