Imprese e appalti pubblici: il DURC è obbligatorio

Secondo il Consiglio di Stato, il DURC non può essere sostituito dall'autocertificazione. Vediamo il perché

Uno degli equivoci più comuni tra le piccole e medie imprese e le stazioni appaltanti in tema di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), è stato definitivamente chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4035 del 25 agosto 2008.

Per diverso tempo, impropriamente e con una errata interpretazione da parte di enti e titolari di aziende aggiudicatarie di appalti pubblici, è stato permesso, al momento di comprovare la regolarità contributiva, di produrre una autocertificazione accompagnata, molto spesso, dalle copie dei modelli F24 destinati al pagamento dei contributi previdenziali.

Ora, la richiamata sentenza del CdS impone che, in seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico il D.U.R.C. non possa essere sostituito da alcuna autocertificazione e/o dalla presentazione degli F24 o dei bollettini utilizzati per il versamento degli oneri previdenziali dei dipendenti.

La normativa del D.U.R.C. negli appalti pubblici si differenzia da quella relativa all’autocertificazione: entrambi sono strumenti di semplificazione documentale e procedimentale ma il D.U.R.C. è una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto dell’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici (in particolare nel settore edile).

Il Consiglio di Stato, in pratica, ha confermato una precedente pronunziazione del TAR che aveva dato torto ad una impresa che ricorreva contro la revoca, da parte di un Comune, dell’aggiudicazione di una gara bandita dal Comune medesimo motivata dal fatto che l’impresa si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.

Il bando di gara, sottolineano i giudici, richiedeva alle imprese partecipanti, l’impegno a presentare, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva. Inoltre ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. n.210 del 25 settembre 2002, convertito in Legge n. 266 del 22 novembre 2002, l’impresa aggiudicataria è tenuta «a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento».

Sull’argomento leggi anche gli speciali di PMI.it Guida DURC: istruzioni per l’uso; DURC: normativa e procedure caso per caso; DURC e appalti: nuove validità temporali).