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Aspettativa retribuita e non retribuita dal lavoro: come e quando chiederla

di Anna Fabi

6 Giugno 2022 14:07

L'assenza motivata dal lavoro per aspettativa retribuita o non retribuita è un diritto: come funziona, i casi previsti, quanto dura e come chiederla.

Oltre ai permessi di lavoro e ai congedi straordinari previsti per legge e riservati ai dipendenti, esistono altre opportunità di astensione temporanea dal lavoro, per diverse ragioni, nel settore pubblico (Scuola, Dottorato di ricerca, avvio attività) e nel privato. In alcuni casi, i periodi di assenza possono dare diritto a retribuzione (come l’aspettativa retribuita per assistenza familiari disabili con Legge 104), in altri catta l’aspettativa non retribuita – richiesta e concessa in svariati casi (come per motivi personali o familiari, per cariche elettive) illustrati qui di seguito – durante i quali il lavoratore non può essere licenziato per motivi legati all’assenza.

Vediamo in cosa consiste questo diritto, quali sono i requisiti e in quali casi si può ottenere.

Cosa è l’aspettativa

Con l’aspettativa ci si può astenere dal lavoro per un determinato periodo conservando il diritto al posto ma senza maturare stipendio. Lo strumento, previsto per legge, è inserito nella maggior parte dei contratti collettivi e se ne matura il diritto con l’anzianità lavorativa. In era Covid, con la necessità di tutelare i lavoratori fragili o di gestire contesti di lavoro in cui diventa obbligatorio il Green Pass, questo tema è tornato di forte attualità.

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Aspettativa retribuita per assistenza familiari disabili

Per la necessità di assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata, il riferimento normativo è la legge n.104/1992 – che consente al dipendente di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 3 anni.

Si tratta di uno strumento diverso dal congedo parentale straordinario di 24 mesi (di cui all’art. 42, D.lgs 151/2001):

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Se il periodo non dovesse bastare, si può chiedere a seguire un’aspettativa non retribuita per motivi personali.

Aspettativa per motivi personali

Un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata. Alcuni CCNL possono prevedere anche un periodo d astensione retribuita. Previsto ad esempio anche il caso di depressione o altra situazione di grave disagio personale non ascrivibile a malattia.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

L’aspettativa si può chiedere per cariche pubbliche elettive, non retribuita,  richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.  Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.

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Aspettativa per dottorato di ricerca

L’aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un’università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa. La durata dell’aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente. Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra:

  • dottorato con borsa: il lavoratore non è retribuito dalla PA di appartenenza;
  • dottorato senza borsa: l’amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile.

Al momento del conseguimento del dottorato, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell’amministrazione.

Aspettativa per avvio attività

Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare unattività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.

Altre tipologie di aspettativa

  • Ricongiungimento con il coniuge all’estero: il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all’estero. Non è retribuita.
  • Formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con  almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o PA, possono richiedere un’aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del Titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita.
  • Volontariato: lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi di cui all’art. 9 del DPR194/2001 (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all’anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi), con retribuzione e/o rimborso dall’autorità di protezione civile competente entro 2 anni.
  • Tossicodipendenza: per consentire l’accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN  conservando il posto di lavoro.

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La domanda di aspettativa

Tanto nel Pubblico quanto nel Privato, la richiesta va presentata con il dovuto anticipo e preavviso all’ufficio del personale della propria azienda o amministrazione, motivata e con i riferimenti di legge o contrattuali del caso. In caso di rigetto dell’istanza, è diritto del lavoratore conoscerne nel dettaglio le motivazioni.