Premio INAIL: si riduce lo sconto per le imprese

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 13 Ottobre 2014
Aggiornato 20 Ottobre 2014 10:03

Le modifiche alle aliquote di oscillazione dei premi assicurativi previste per le imprese che investono nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’INAIL, con Determina del Presidente n. 286 del 26 settembre 2014, ha chiesto al Ministero del Lavoro di ridurre lo sconto per l’oscillazione del bonus malus per le aziende con periodo di attività superiore ai due anni che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Si tratta di modificare le aliquote di oscillazione dei premi assicurativi attualmente in vigore, ovvero quelle fissate dall’art. 24 del DM 12 dicembre 2000.

=> INAIL: guida alla riduzione del premio

Nuove aliquote

L’Istituto chiede al Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di decretare le seguenti nuovi misure:

  • aziende fino a 10 dipendenti – riduzione del 28% (attualmente è al 30%);
  • aziende da 11 a 50 dipendenti – riduzione del 18% (attualmente è al 23%);
  • aziende da 51 a 200 dipendenti – riduzione del 10% (attualmente è al 18% per le aziende da 51 a 100 dipendenti e al 15% per le aziende da 101 a 200 dipendenti);
  • aziende oltre 200 dipendenti – riduzione del 5% (attualmente è al 12% per le aziende da 201 a 500 dipendenti e al 7% per le aziende oltre 500 dipendenti).

Le nuove misure proposte dall’INAIL relativamente agli sconti previsti per le imprese che investono in misure di sicurezza che vanno oltre il minimo di legge hanno l’obiettivo di tutelare l’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto assicuratore.

Requisiti

Tra le novità l’assenza dell’elenco con i criteri di valutazione per il riconoscimento dell’incentivo, che deve essere richiesto dal datore di lavoro interessato. L’incentivo spetta in caso di attuazione, da parte del datore di lavoro di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, effettuati nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza.

Scadenze

L’Istituto ha definito come nuova scadenza per la presentazione dell’istanza il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Entro tale data l’istanza deve essere trasmessa alla sede competente dell’INAIL, pena la sua decadenza. Il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, dell’istanza per il riconoscimento dell’incentivo d’ora in poi verrà comunicato al datore di lavoro tramite PEC e non più tramite raccomanda, entro 120 giorni dalla data della domanda.

Effetto della riduzione

L’INAIL conferma che la riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e che può essere applicata in sede di regolazione del premio assicurativo che è dovuto per lo stesso anno.

Fonte: Determina del Presidente n. 286