Ferie non godute: in scadenza obbligo contributivo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Maggio 2014
Aggiornato 26 Maggio 2015 10:50

Obblighi, contributi e sanzioni per il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore non goda delle ferie maturate: attenzione alla scadenza del 30 giugno.

Ancora pochi giorni per verificare l’avvenuto godimento delle ferie maturate nel 2013: se non godute entro il 30 giugno 2015 scatta l’obbligo contributivo per i datori di lavoro. In sostanza, i datori di lavoro sono chiamati ad versare i relativi contributi INPS. Il principio di irrinunciabilità di questo diritto è regolato dal D.Lgs. n. 213/2004, che disciplina il godimento delle ferie di lavoratori subordinati a tutela della salute psico-fisica e del giusto equilibrio tra vita personale e professionale.

=> Ferie aziendali: maturazione e retribuzione

Obbligo contributivo

Nel caso in cui i lavoratori non completino entro il 30 giugno 2015 l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2013 i datori di lavoro devono versare obbligatoriamente i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, aggiungendo quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse. Il relativo versamento andrà eseguito entro il 16 agosto 2015.

Obblighi datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione (a meno che non si tratti di lavoratore assunto in corso d’anno, per il quale va considerato l’anno effettivo), anche in maniera continuativa in caso di richiesta specifica del lavoratore, compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie, a meno che i CCNL non stabiliscano regole che vadano maggiormente a favore dei lavoratori. Da precisare che non sono previste sanzioni nel caso in cui il maggior periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva non venga fruito nei 18 mesi successivi.

Nel caso in cui per il lavoratore sia concretamente impossibile fruire delle ferie minime maturate entro i termini previsti (per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata) queste potranno essere godute successivamente valutando sia le esigenze dell’impresa che gli interessi del lavoratore.

=> Gli obblighi dei datori di lavoro

Monetizzazione ferie

Monetizzare le ferie è possibile solo per eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali, per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno per i quali è possibile versare il corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente, per le ferie non godute a causa della risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dalla causale della cessazione, mentre le quattro settimane devono essere obbligatoriamente godute dal lavoratore.

Ferie contributi

Le ferie maturate non vengono azzerate, ma scatta comunque l’obbligo contributivo in attesa della fruizione da parte del lavoratore. Da quel momento in poi, l’azienda dovrà assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale vengono fruite le ferie arretrate e portare a conguaglio nel quadro D del modello DM10/2 l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo utilizzando il codice L480, indicando la retribuzione imponibile nei quadri B-C del mod. DM10/2 con il codice H400 se la fruizione avviene nello stesso anno in cui si è assolto il corrispondente obbligo contributivo, H500 altrimenti.

=> Calcolo contributi, tredicesime e ferie su INPS online

Sanzioni

In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione non diffidabile:

  • da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
  • da 400 a 1500 euro se la violazione comprende più di 5 lavoratori;
  • da 800 a 4.500 euro se la violazione interessa più di 10 lavoratori.