Tratto dallo speciale:

Tagliati i crediti d’imposta: nuove regole in Gazzetta

di Noemi Ricci

Pubblicato 25 Marzo 2014
Aggiornato 1 Aprile 2014 11:06

Entrano in vigore le novità previste dalla Legge di Stabilità 2014 in tema di crediti di imposta: ecco chi riguardano e in quale misura.

In Gazzetta ufficiale (n.67 21 marzo 2014) il decreto attuativo del presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 20 febbraio 2014) che ridetermina i crediti d’imposta così come previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 577) su proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze, per esigenze di bilancio.

=> Legge di Stabilità 2014, gli interventi del Governo

Crediti di imposta

Dal 1° gennaio -15% sul credito d’imposta:

  • per esercenti sale cinematografiche (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 60/1999);
  • in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento (art. 2, comma 12, L. n. 203/2008);
  • sulle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, L. n. 388/2000);
  • per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL (art. 1, D.L. n. 324/1997).
  • ridotto di pari misura lo sconto relativo alle accise su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995);

Nessuna novità, invece, per l’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (art. 2, comma 58, D.Lgs. n. 262/2006; art. 23, comma 50-quater, D.L. n. 98/2011) e per l’erogazione di borse di studio a studenti universitari (art. 1, commi da 285 a 287, L. n. 228/2012), i cui tagli sono rinviati al 2015.

Tetti di spesa

In alcuni casi sono stati rivisti anche i tetti di spesa per usufruire del beneficio, indicati nella tabella A del decreto. Le novità interessano:

  • soggetti che erogano borse di studio a universitari (articolo 1, commi 285-287, legge 228/2012);
  • imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio di opere d’ingegno digitali (articolo 11-bis, comma 1, Dl 179/2012);
  • titolari di reddito d’impresa che assumono personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale, per svolgere attività di ricerca (articolo 24,del Dl 83/2012).

Esenzione tagli

Nessun taglio per il credito d’imposta diretto alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso  università o enti pubblici di ricerca (articolo 1, Dl 70/2011) e per quello riservato agli imprenditori agricoli che investono e acquistano nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate. Il credito d’imposta in questi due casi viene però dilazionato: nel 2014 viene applicata una riduzione del -15% che potrà poi essere recuperata in tre quote annuali a partire dal 1° gennaio 2015. Per i benefici fiscali non indicati nel D.P.C.M. continuano a essere applicate le norme vigenti. Per maggiori informazioni consulta il D.P.C.M. 20 febbraio 2014.