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Regime dei minimi: le nuove regole da gennaio 2012

di Alessandro Vinciarelli

Pubblicato 6 Dicembre 2011
Aggiornato 29 Aprile 2013 09:07

Tra poche settimane entra in vigore la riforma del regime dei minimi, che coinvolge 500mila contribuenti: ecco le nuove regole per gli ex minimi e nuovi beneficiari.

Per il regime dei minimi, la manovra finanziaria 2011 ha stabilito nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012. Saranno 500 mila i contribuenti coinvolti , per i quali il precedente Governo ha comunque previsto un regime di contabilità semplificata e alcune agevolazioni soprattutto sul fronte dell’IVA.

Regime agevolato

Più in particolare, la riforma del regime dei minimi inserita nella Manovra Finanziaria varata dal precedente Governo ha stabilito nuovi criteri per determinare chi può usufruire di tale agevolazione che prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%).

Con la riforma del regime dei minimi 2012, peraltro, le ritenute d’acconto saranno paradossalmente superiori rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito, infatti l’aliquota ordinaria resta al 20%, ferme restando le deroghe per operazioni e categorie professionali particolari  (es.: 23% sul 50% dell’imponibile per le fatture di provvigioni).

Requisiti

La riforma è stata attuata con l’obiettivo di agevolare solo i più giovani e solo le nuove attività imprenditoriali, allo scopo l’imposta agevolata al 5% verrà concessa sulla base di vincoli stringenti:

  • non deve essere stata esercitata, nei tre anni precedenti, alcuna attività d’impresa,  artistica e professionale, neppure in forma associata o familiare, in caso contrario si fuoriesce dal regime se prima se ne godeva;
  • non rientreranno più nel regime dei minimi coloro per i quali l’attività rappresenta una prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • non potranno più usufruirne gli imprenditori che abbiano avviato la propria attività antecedentemente alla data del 31 dicembre 2007.

I requisiti più strettamente fiscali:

  • si devono conseguire ricavi annui non superiori a 30.000 euro;
  • non è possibile rilasciare fattura a clienti enti extra-Ue;
  • non è consentito elargire compensi per dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto;
  • gli acquisti di beni strumentali (anche in locazione o leasing) nel triennio precedente non possono superare i 15.000 euro;

Fatti salvi questi requisiti, tutti possono giovarne ma solo per i primi 5 anni di attività (o meglio, per i i primi cinque esercizi) ed i più giovani  possono goderne anche oltre, ed esattamente fino a a 35 anni.

Il nuovo regime dei minimi

Per i contribuenti minimi permangono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, di fatturazione, di numerazione e di conservazione delle fatture d’acquisto, delle bollette doganali e dei documenti emessi e ricevuti.

Il regime contabile dei nuovi minimi prevede inoltre l’imposta sostitutiva passerà al 5% a decorrere dal periodo d’imposta 2012, l’esonero dagli studi di settore e l’esenzione IRAP.

Ex contribuenti minimi

Per tutti quelli che non rientreranno più nel regime dei minimi, scatterà da gennaio l’obbligo di emettere regolare fattura e non potranno più utilizzare la semplice ricevuta con marca da bollo.

Per quanto concerne l’IVA, gli ex-minimi dovranno applicarla secondo le regole generali, versandola annualmente. Allo stesso modo le imposte dirette e il versamento IRPEF seguiranno modalità e termini ordinari.

Gli ex contribuenti minimi saranno quindi chiamati ad istituire i registri Iva e integrare le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, oltre ad essere soggetti agli studi di settore.