Reti d’impresa: istruzioni per agevolazioni fiscali

di Paolo Sebaste

Pubblicato 27 Maggio 2011
Aggiornato 3 Gennaio 2012 15:26

Il contratto di rete offre opportunità di crescita e garantisce l'accesso al credito bancario: come ottenere benefici e agevolazioni fiscali.

Pmi che scelgono di rimanere piccole ma che si alleano per dar vita a un soggetto più forte, preservando l’autonomia organizzativa e gestionale attraverso contratti di rete: sono quelle che stanno scoprendo le reti d’impresa.

Network orizzontali volti a favorire l’internazionalizzazione – acquisto di materie prime, utilizzo di un marchio comune… – ma non solo, le reti d’impresa sono l’evoluzione dei distretti industriali (introdotti nel 2006 con la Finanziaria 2005) e che oggi sono protagoniste di nuove regole fiscali dirette ad agevolare questo modello di aggregazione.

Contratti di rete: l’agevolazione fiscale

Le imprese che stipulano un contratto di rete per perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, hanno diritto a una specifica agevolazione fiscale: una sospensione d’imposta degli utili d’esercizio destinata, fino al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

La quota degli utili, accantonata in apposita riserva, concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio o se viene meno l’adesione al contratto di rete.

L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro. Il limite, secondo la Circolare 15/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, si applica per singola impresa, anche se aderisce a più contratti di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

Chi può aderire

Le imprese potranno fruire degli incentivi indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale (sono infatti ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti).

L’agevolazione viene riconosciuta anche alle imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima dell’entrata in vigore della norma di agevolazione, purché i contratti di rete vengano iscritti nel Registro delle imprese.

Le imprese aderenti al contratto di rete devono accantonare in apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto, una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune, o al patrimonio destinato all’affare.

Le aziende in regime di contabilità semplificata dovranno provvedere ad integrare le proprie scritture contabili per dare evidenza della destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e dei movimenti della riserva stessa.

Come aderire

Ai fini dell’agevolazione fiscale il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, diviene efficace dalla data dell’ultima iscrizione nel Registro delle imprese da parte di tutti i sottoscrittori, salvo la preventiva asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati.

Le imprese interessate ad ottenere il beneficio fiscale, devono presentare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, utilizzando il software “Agevolazionereti“, disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate comunica successivamente con proprio provvedimento, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.

Accesso al beneficio fiscale

L’agevolazione può essere fruita al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Gli acconti IRPEF e IRES dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l’agevolazione.

Il beneficio opera dunque ai soli fini IRPEF e IRES (è esclusa l’IRAP) e può essere utilizzato esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all ‘ esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.

Il programma di rete

Secondo quanto previsto dalla normativa, il contratto di rete deve contenere un programma di rete attraverso cui le imprese «si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».

L’agevolazione è rivolta a sostenere gli investimenti realizzati per il completamento del programma comune di rete, demandando ad esso l’esatta individuazione degli investimenti incentivabili. In linea generale, sono ritenuti agevolabili i costi sostenuti per acquisto o utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale.

Rientrano tra i costi ammissibili anche quelli relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.

Gli investimenti previsti dal programma di rete devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio.

Asseverazione

Il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi istituiti dalle associazioni imprenditoriali e muniti di appositi requisiti. La norma prevede anche che, in via sussidiaria, il programma comune di rete possa essere asseverato da parte di organismi pubblici.

Le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), sono i soggetti che hanno il compito di comunicare, utilizzando l’apposito modello, gli organismi abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma di rete.

Affinché il beneficio fiscale possa essere fruito è necessario dunque (ed obbligatorio) che il programma di rete sia preventivamente asseverato da appositi organismi abilitati.

Gli organismi che rilasciano l’asseverazione del programma devono trasmettere in via telematica, utilizzando le apposite specifiche tecniche, i dati relativi alle imprese beneficiarie dell’agevolazione interessate dal programma di rete asseverato e gli estremi del contratto di rete in esso contenuto.

La trasmissione di questi dati deve essere effettuata entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto.

L’asseverazione deve essere attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio e, successivamente, gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete.

Limiti

Il limite del meccanismo di incentivazione predisposto dal fisco è facilmente riferibile al fatto che le imprese aderenti al contratto di rete devono evidenziare un reddito positivo (condizione necessaria per l’accantonamento di utili).

La sospensione decade rendendo la riserva accantonata imponibile qualora si utilizzi la riserva per scopi diversi dalla copertura di perdite o di recesso dal contratto di rete.

Sostanzialmente l’agevolazione opera dunque per l’esercizio in cui l’impresa aderisce al contratto di rete per esaurirsi al 2012. Facile prefigurare, dunque, una estensione della agevolazione (e del contratto di rete) alle sole imprese che abbiano utili da accantonare nel periodo considerato dalla sospensione di imposta.


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