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Regime dei Minimi: Guida alle nuove regole dall’Agenzia delle Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Gennaio 2013
Aggiornato 27 Gennaio 2015 11:05

Guida al nuovo regime dei minimi: l'Agenzia delle Entrate spiega le regole del regime fiscale di vantaggio riservato ai superminimi e agli ex-minimi aventi diritto: requisiti, durata, uscita, obblighi ed esenzioni, con esempi e casi particolari.

L’Agenzia delle Entrate spiega in una guida il Regime dei Minimi con tutti i requisiti, gli adempimenti, i criteri di accesso e di uscita e le agevolazioni riservate ai superminimi.

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Il vademecum, pubblicato nella Circolare 17/E 2012, fa luce su tutti i dettagli del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità previsto dalla manovra finanziaria 2011 (L 111/2011) e che, di fatto, assorbe l’ex Regime dei Minimi (art. 1, commi da 96 a 117 legge n. 244 del 2007 e decreto MEF del 2 gennaio 2008).

Chi sono i nuovi Minimi

Il nuovo Regime dei Minimi si applica ai nuovi imprenditori, ai giovani e ai lavoratori in mobilità che, a partire dal 1° gennaio 2012, aprono un’impresa o un’attività di lavoro autonomo, e a coloro che l’hanno aperta successivamente al 31 dicembre 2007.

=> Leggi la Guida al nuovo Regime dei Minimi

Attenzione, l’inizio attività non corrisponde alla data di apertura della partita IVA, ma (in base all’art. 27, comma 2, lettera a, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), all’effettivo inizio dello svolgimento dell’attività, quindi alle prime operazioni, attive o passive, relative all’attività o al suo allestimento, come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

=> Consulta i requisiti per le vecchie partite IVA

Durata del regime

L’agevolazione fiscale è valida solo per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ed è prolungabile fino al compimento del 35esimo anno per coloro che allo scadere del quinquennio non abbiano ancora raggiunto questa età.

Regime transitorio

Allo scadere del termine (i cinque anni) i contribuenti superminimi che hanno ancora i requisiti previsti dall’ex Regime dei Minimi (ad esempio, meno di 30mila euro di fatturato nell’ultimo esercizio), transitano automaticamente nel regime contabile agevolato previsto dallo stesso articolo 27 del decreto del 6 luglio 2012, quindi sono esonerati da:

  • obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva,
  • liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
  • imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Condizioni di accesso

Per l’accesso al Regime dei Minimi il contribuente deve avere le seguenti caratteristiche:

  • non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Per il calcolo dei tre anni non si fa riferimento al periodo di imposta ma alla data.
    Esempio: un contribuente che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può intraprenderne una nuova utilizzando il regime dal giugno del 2012, senza dover attendere tre periodi di imposta (che scatterebbero il primo gennaio 2013).

=> Vedi i requisiti di accesso al Regime dei Minimi

Avvertenza: la norma parla di esercizio effettivo dell’attività, quindi può entrare nel Regime dei Minimi una persona che nei tre anni precedenti si sia limitata a conferire il capitale, in qualità di socio, in un’attività senza effettivamente partecipare alla gestione. E’ invece escluso dal Regime dei Minimi chi nel periodo di esercizio dell’attività ha quote in altre società(non si possono avere redditi appartenenti alla stessa categoria ma diversamente tassati).

  • L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività (<= Leggi quando si configura la mera prosecuzione) precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Si considera una mera prosecuzione l’attività che, pur cambiando veste formale, viene esercitata in sostanziale continuità rispetto, ad esempio nello stesso luogo, con gli stessi clienti, utilizzando gli stessi beni strumentali.
    Esempio: un dipendente con qualifica di falegname che si mette in proprio rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (magari con l’ex datore di lavoro che diventa un cliente). Questo vale solo se la precedente attività era svolta con un contratto dipendente a tempo indeterminato, mentre può accedere al regime dei nuovi minimi chi la svolgeva in forma di lavoro precario, quindi come collaborazione coordinata e continuativa o con un contratto a termine (solo se per un periodo non superiore alla metà del triennio precedente). Tutto questo (la mera prosecuzione) non vale mai se il dipendente ha perso il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà (licenziamento).
  • Se viene proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da soggetto, i ricavi del periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio fiscale non devono essere superiore a 30.000 euro. Se l’acquisto avviene nel corso dell’anno, non deve superare i 30mila euro nemmeno il fatturato dell’anno in corso.

Condizioni di accesso per ex minimi

=> Consulta le cause di esclusione dal Regime dei Minimi

Per entrare nel regime fiscale agevolato dei superminimi oltre alle condizioni di accesso dei nuovi minimi, gli ex minimi devono continuare a soddisfare anche quelle precedente previste dalla legge n. 244 del 2007 (art.1, commi 96 e 99). Quindi, il comma 96 prevede i seguenti paletti per l’anno di inizio attività:

  • ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno dell’attività d’impresa.
  • non effettuare cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino.
  • non sostenere spese per lavoro dipendente (o per borse di studio o erogazioni liberali, come da art. 50, comma 1, lettere c e c-bis, del TUIR), o per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare.
  • non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
  • non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

In base al comma 99 non possono accedere alle agevolazioni:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.
  • I non residenti.
  • I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
  • Gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni, società a responsabilità limitata.

Quanto si verifica una di queste condizioni ostative, il regime agevolato cessa a partire dall’anno fiscale successivo, tranne che nel caso del limite dei 30mila euro di ricavi: se la soglia viene superata del 50%, il regime fiscale cessa nello stesso anno.

Adempimenti del nuovo Regime dei Minimi

Chi inizia un’attività a partire dal primo gennaio 2012, e presume di rientrare nei requisiti, deve comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9) e barrare nel quadro B la casella “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98“.

Questa casella è stata inserita nel modello AA9/2011, approvato il 18 maggio scorso, in sostituzione di quella, che compariva nel modello 2010, denominata “Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244“. Resta valida l’adesione di coloro che hanno barrato quest’ultima casella, perché hanno compilato il vecchio modello 2010.

Chi ha aperto la partita IVA senza effettuare alcuna comunicazione di voler accedere ai nuovi minimi, può presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dal 30 maggio, senza incorrere in alcuna sanzione. Se la prima dichiarazione IVA scade prima di questo termine, si può fare rettifica (nota di variazione) con addebito dell’imposta.

=> Leggi: Regime dei Minimi, rettifica IVA entro 60 giorni

Visto che fa fede l’effettivo inizio attività, e non la data di apertura della partita Iva, chi ha aperto la partita Iva prima del 2012 ma inizia di fatto a lavorare dopo il primo gennaio 2012 può chiedere il Regime dei Minimi con la dichiarazione di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR n. 633 del 1972, barrando la casella relativa al regime fiscale di
vantaggio.

Chi invece ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007:

  • se ha applicato fino al 31 dicembre 2011 il Regime dei Minimi non deve fare nessuna comunicazione ma può, comunque, presentare il modello AA9.
  • se ha applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388 del 2000), deve revocare l’opzione a suo tempo effettuata, presentando la dichiarazione di variazione dati barrando la relativa casella R nel modello AA9. Non c’è obbligo di comunicare l’adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio ma per chiarezza si può comunque fare, contestualmente, con lo stesso modello. Se il contribuente comunica l’adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente regime, tale revoca viene comunque operata automaticamente.
  • se ha applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, deve comunicare la revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione per i redditi relativi all’anno 2012 ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione Iva allegandolo al modello Unico 2013 (comunicazioni delle opzioni e delle revoche). Non c’è l’obbligo di presentare il modello AA9, ma c’è la possibilità di farlo facoltativamente.

Uscita dal Regime dei Minimi

Si può uscire dal Regime dei Minimi per scelta, oppure perché non si hanno più i requisiti. Chi esce per scelta può optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, tramite comportamento concludente, ed effettuando comunicazione con la dichiarazione annuale IVA (compilando il quadro VO). A differenza di quanto succedeva con il vecchio Regime dei Minimi, la scelta è irrevocabile, quindi chi abbandona l’agevolazione fiscale non può più rientrarvi.

L’imposta

Il reddito si calcola con il principio di cassa (differenza fra ricavi e spese al momento dell’effettiva operazione). I contributi previdenziali e assistenziali si deducono dal reddito, al quale si applica l’imposta del 5% sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali (l’aliquota dell’ex Regime dei Minimi era al 20%). La nuova agevolazione prevede l’esonero dalla ritenuta d’acconto.

I codici tributo da indicare nel Modello F24 sono stati già comunicati con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio.

Esoneri

  • liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto,
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal dPR n. 633 del 1972 e dal dPR n. 600 del 1973,
  • comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA,
  • versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive,
  • compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri,
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd Spesometro),
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (comunicazione operazioni “black list”).

Obblighi

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
  • certificazione dei corrispettivi,
  • comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell’archivio VIES,
  • integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat.

Infine, chi applica il Regime dei Minimi non può esercitare il diritto di rivalsadetrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.