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Requisiti di accesso al Regime dei Minimi

di Nicola Santangelo

Pubblicato 7 Febbraio 2014
Aggiornato 21 Maggio 2014 17:24

I requisiti generali per l'accesso al Regime dei Minimi e le nuove condizione imposte dalla riforma, le attività ed i soggetti comunque esclusi e le modalità di adesione.

Il Regime dei Minimi è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi oltre 30.000 euro;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate;
  • non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
  • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.

Nel triennio precedente, inoltre, non devono aver acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro anche mediante contratti di appalto e di locazione.

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Soggetti esclusi

Non possono accedere al Regime dei Minimi i soggetti non residenti in Italia e i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi. È bene precisare che ad essere escluso dal Regime dei Minimi non è l’attività d’impresa bensì il soggetto. Ciò vuol dire che un soggetto esercente due attività delle quali una delle due possiede i requisiti di accesso non potrà comunque accedere al Regime dei Minimi.

Attività escluse

Non possono essere ammesse al Regime dei Minimi le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse alla pesca;
  • Vendita sali e tabacchi;
  • Commercio di fiammiferi;
  • Editoria;
  • Telefonia pubblica;
  • Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • Intrattenimenti e giochi;
  • Agenzie di viaggio e turistiche;
  • Agriturismi;
  • Vendite a domicilio;
  • Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.

Requisiti

Il DL 98 del 2011 ha limitato ancora di più le condizioni di accesso al Regime dei Minimi prevedendo che il regime possa trovare applicazione solo nei confronti di coloro che intraprendono un’attività d’impresa a decorrere dal 1° gennaio 2008; che non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale o d’impresa anche informa associata o familiare; che l’attività da esercitare non sia una mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo eccesso i casi in cui consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

In merito al vincolo sulla prosecuzione dell’attività svolta precedentemente è bene precisare che si riferisce all’attività che presenta il carattere di novità sotto l’aspetto formale ma che sostanzialmente utilizza gli stessi beni dell’attività precedente ovvero gli stessi luoghi e gli stessi clienti. Nulla a che vedere, pertanto, con il lavoratore dipendente che dopo aver appreso un’arte o un mestiere decide di mettersi in proprio avviando un’attività il cui oggetto è uguale all’attività svolta dal lavoratore dipendente.

La normativa ha inoltre limitato l’applicazione del Regime dei Minimi fino ad un massimo di cinque anni ovvero fino all’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età da parte del contribuente. È inteso che i vincoli di accesso e le cause di esclusione devono essere monitorate anche durante la permanenza del regime poiché il superamento di un solo limite ne comporta l’esclusione.

Comunicazione dell’opzione

I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni devono manifestare la scelta del Regime dei Minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9 barrando l’apposita casella inserita nel quadro B. È inoltre possibile, qualora il contribuente non abbia provveduto a barrare la suddetta casella, rettificare la dichiarazione originaria nei successivi trenta giorni, recandosi direttamente presso l’ufficio competente.

Opzione Regime ordinario

I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario è comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA e ha durata triennale ma può anche avvenire per comportamento concludente ossia addebitando l’imposta sul valore aggiunto ai committenti o ai cessionari ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’IVA. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti dai quali erano precedentemente esonerati. L’opzione resta valida per almeno un triennio trascorso il quale si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Per maggiori informazioni consulta la scheda dell’Agenzia delle Entrate.