Evasione fiscale: come sporgere denuncia anche anonima

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 12 Dicembre 2014
Aggiornato 5 Novembre 2018 15:28

Procedura e modulistica per denunciare casi di evasione fiscale alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate: dall'esposto alla segnalazione anonima per controlli o verifiche future.

L’evasione fiscale frena lo sviluppo e penalizza i contribuenti che pagano regolarmente le tasse. Malgrado l’azione delle autorità competenti, l’economia sommersa ha ormai dimensioni difficilmente calcolabili, ma ognuno può fare la sua parte segnalando gli illeciti: ecco dunque quali strade  è possibile percorrere per denunciare un evasore, anche mantenendo l’anonimato.

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Esposto

In via generale, dal 2012 – con il Decreto Semplificazione Fiscale varato dal Governo Monti e relativo anche alle delazioni – se si vuole sporgere denuncia alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate è obbligatorio fornire i propri dati identificativi per limitare il rischio di denunce false: innanzitutto, la segnalazione di evasione fiscale va effettuata per telefono al numero gratuito 117 (attivo 24 ore al giorno) della Guardia di Finanza.

Dopo il contatto telefonico sarà necessario attendere le forze dell’ordine per formalizzare la denuncia e verbalizzare l’illecito ravvisato (es: mancata emissione di scontrino fiscale o fattura). In alternativa, ci si può recare presso il reparto del corpo più vicino e fornire le informazioni necessarie. In entrambi i casi non sarà possibile garantire l’anonimato.

Segnalazioni anonime

È possibile effettuare segnalazioni anonime, che tuttavia non attivano controlli sebbene la Guardia di Finanza tenga conto delle informazioni per eventuali verifiche future.

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Modulistica

È anche possibile procedere alla denuncia utilizzando un modulo redatto dalla Guardia di Finanza: anche in questo caso è indispensabile fornire i propri dati. Il modello di esposto compilato dovrà essere consegnato presso gli sportelli preposti, ma gli operatori potranno scegliere se accettare o no le segnalazioni prive degli estremi necessari per l’identificazione.