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Donazioni Onlus: deduzione o detrazione

di Francesca Vinciarelli

24 Maggio 2017 06:53

Per le erogazioni liberali alle ONLUS è possibile optare per la deducibilità o detraibilità dal reddito: ecco come sono diversificate le agevolazioni per privati e soggetti IRES.

Tra le spese agevolate in dichiarazione dei redditi rientrano anche le erogazioni liberali nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cosiddette ONLUS. Per agevolare la raccolta di fondi in loro favore (“fundraising”) sono infatti previsti sgravi fiscali in favore di chi effettua liberalità a loro sostegno, nonché a beneficio di iniziative umanitarie, religiose o laiche. Tali agevolazioni fiscali consistono in alcuni casi a detrazioni, in altri a  deduzioni: sono state diversificate dal legislatore a seconda che il benefattore sia un’impresa o una persona fisica, ma anche in base alla natura della donazione (denaro, beni o costi di personale per servizi, etc.).

=> Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali

Persone fisiche

Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, possono scegliere alternativamente tra:

  • la deducibilità fiscale, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (compresi i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca) e fino ad un massimo di 70.000 euro l’anno;
  • la detrazione IRPEF pari al 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro, compresi gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. In merito ricordiamo che la percentuale è stata innalzata rispetto al precedente 19% dalla Legge n. 96/2012, la quale ha disposto che nel 2013 si potesse detrarre il 24% di ciò che si fosse donato al Non Profit e dal 2014 il 26%.

È importante ricordare di conservare la ricevuta postale o bancaria della propria donazione, il cui versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni di conto corrente o circolari. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito, prepagate, assegno bancario o circolare l’estratto conto ha valore di ricevuta (art. 23 D.L. n. 241/1997).

=> Detrazioni fiscali: le istruzioni

Soggetti IRES

I soggetti IRES, ovvero le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti pubblici o privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, possono scegliere tra:

  • la deducibilità fiscale, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (compresi i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca) e fino ad un massimo di 70.000 euro l’anno;
  • la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro.

=> 730/2017: guida alle deduzioni fiscali

Tra le spese deducibili dal reddito imponibile IRES vi rientrano quelle sostenute per l’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Le imprese possono inoltre scegliere di cedere gratuitamente alle ONLUS derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Per tali erogazioni liberali è previsto, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 460/1997, un regime fiscale agevolato: tali “cessioni gratuite di merce” non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’IRES o con l’IRPEF. Non rientrano in tale calcolo neanche le cessioni di beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Tali cessioni gratuite sono esenti IVA (d.P.R. 633/1972), trattandosi di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, a patto che:

  • i beni ceduti non abbiano un costo unitario superiore a 50.000 euro;
  • non sia stata operata su di essi, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’IVA relativa al suo prezzo.

Per i beni ceduti gratuitamente a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS il cui costo sia superiore ai 15.000 euro, il cedente è obbligato ad inviare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Da precisare che il limite è stato innalzato rispetto ai precedenti 5.164,57 euro dall’ultima Legge di Stabilità (Legge n. 208/2015).

=> Leggi di più sul mondo del Non Profit

Riferimenti normativi

Persone Fisiche

a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 € co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

b)   detrazione dall’Irpef del 24% dell’erogazione per l’anno 2013 e del 26% a decorrere dell’anno 2014, calcolata    sul limite massimo di 2.065,83 euro

lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

Imprese

a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 eur co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

b)   deduzione  dall’Irpef del 2% del reddito d’impresa fino al limite massimo di 2.065,83 euro

lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986