Maternità in azienda: misure strutturali

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 26 Giugno 2015
Aggiornato 3 Luglio 2015 11:47

Le misure a favore della maternità diventano strutturali e non sperimentali solo per il 2015: le anticipazioni del Ministero del Lavoro.

Le misure avviate dal Governo a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e a tutela della maternità verranno rese strutturali con l’approvazione definitiva del decreto di Riforma degli ammortizzatori sociali, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari.

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Misure strutturali

Inizialmente era previsto che le misure a tutela della maternità in azienda previste dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fossero limitate all’anno 2015 . Ora, rivela il Ministero del Lavoro in un comunicato stampa, queste:

“Diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di Riforma degli ammortizzatori sociali, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno scorso e attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. Questo decreto prevede, infatti, all’articolo 42 comma 2, la copertura in modo permanente dei relativi oneri, quantificati a regime in circa 140 milioni di euro l’anno. Appena la Riforma degli ammortizzatori sociali sarà entrata in vigore, quindi, le misure per la conciliazione costituiranno un elemento strutturale del welfare italiano”.

Risorse

Per quanto concerne la copertura, sono previsti:

  • 123 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 125 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 128 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 130 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 133 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 136 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 138 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 141 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 144 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

=> Maternità e assegno familiare: requisiti ISEE 2015

Novità

Ricordiamo che tra le principali novità in tema di conciliazione lavoro-famiglia riguardano:

  • il congedo di maternità con l’introduzione per la lavoratrice del diritto a bloccare la decorrenza del congedo, in caso di ricovero del bambino in una struttura sanitaria pubblica o privata. La sospensione riguarda solo sul congedo post parto, può essere chiesta una sola volta e dura fino alle dimissioni di ricovero del bimbo. Per avvalersene, la lavoratrice deve produrre un’attestazione medica sulla compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro;
  • il congedo parentale con la dilatazione dei tempi di fruizione, vincolati all’età del figlio. Più in particolare il congedo potrà essere fruito durante i primi 12 anni di vita del figlio (non più 8) con un’indennità pari al 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi sei anni di vita del bambino.

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