Equity Crowdfunding per le PMI al via

di Barbara Weisz

13 Dicembre 2017 11:16

Equity crowdfunding per le PMI: accesso al mercato dei capitali di rischio dal 3 gennaio 2018, nuovi obblighi per i gestori dei portali online e tutele per gli investitori tra sei mesi.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 289 del 12 dicembre 2017) la delibera Consob 29 novembre 2017 n. 20204 con le modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (crowdfunding): dal 3 gennaio 2018 – secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio e dal decreto legislativo n.129 del 2017 – le PMI potranno essere finanziate con capitale di rischio attraverso le piattaforme web dedicate, con accesso diretto all’equity crowdfunding. Fra sei mesi, inoltre, scatteranno anche nuove regole per i gestori dei portali a tutela degli investitori, con strumenti di indennizzo e coperture assicurative.

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Il nuovo Regolamento modifica il testo del 2013 (il primo sull’equity crowdfunding in Europa), allargando il mercato. In parole semplici, dal prossimo 3 gennaio 2018 le piccole e medie imprese, anche costituite in forma di Srl possono vendere quote sul mercato, possibilità finora riservata alle Startup e PMI Innovative.

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Tutele per investitori

Altra modifica: i gestori dei portali devono aderire a sistemi di indennizzo a tutela degli investitori in base all’articolo 59 del TUF (Testo Unico sulla Finanza, dlgs 58/1998). Oppure, in alternativa, avere un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che deve prevedere:

  • una copertura di 20mila euro per ciascuna richiesta di indennizzo;
  • una copertura dal mezzo milione al milione di euro l’anno per i gestori, per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

Queste novità sull’adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un’assicurazione, non si applicano dal prossimo 3 gennaio, giorno di entrata in vigore del Regolamento, ma sei mesi dopo la pubblicazione della delibera  in Gazzetta Ufficiale. Se il gestore viene meno ai requisiti patrimoniali previsti dal sistema di indennizzo, ha due mesi per ricostituirli, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In questo periodo, non pubblica nuove offerte e sospende quelle che erano in corso.

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Nuovi obblighi

Viene rafforzata la norma anti conflitto d’interesse, con nuovo obblighi per il gestore: formulazione scritta di una politica sui conflitti di interesse che deve individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto lesivo di uno più investitori, e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Previste anche procedure d’emergenza:

«Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze».

Esempio: il gestore offre sul portale strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo. In questo specifico caso, il nuovo regolamento prevede l’adozione di:

«misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività», che includono «l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori».

E prevedono l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali per assicurare che gli strumenti siano compatibili con caratteristiche, esigenze e obiettivi di un determinato mercato di riferimento. Una due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente. L’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte. Infine:

«l’esistenza dei conflitti di interesse va comunicata con adeguata informativa ai clienti, completa di indicazioni sui presidi adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile». 

Fonti: Gazzetta UfficialeConsob