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Pagamento CIG tramite prestito bancario

di Anna Fabi

1 Aprile 2020 12:50

Per anticipare il pagamento della cassa integrazione a zero ore il lavoratore può presentare domanda in banca, aprendo un conto e facendo un prestito in attesa del versamento INPS: come funziona.

I lavoratori in cassa integrazione a zero ore con il trattamento pagato direttamente dall’INPS potranno farsi anticipare l’assegno dalle banche: è stata firmata un’apposita convenzione, alla presenza del ministro del Lavoro, fra Abi (Associazione banche italiane), imprese e sindacati, che definisce una specifica procedura «per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid19». Si tratta quindi di una misura strettamente legata all’emergenza Coronavirus, che scadrà il 31 dicembre 2020.

=> Cassa integrazione: guida alla domanda e tempi di pagamento

Viene anticipata una somma pari a 1400 euro parametrati a nove settimane di cassa integrazione (o a un periodo inferiore di cig, se l’ammortizzatore dura meno). Per i rapporti di lavoro part-time, il trattamento viene conseguentemente riproporzionato. Se la cig viene prorogata, verrà anticipata un’ulteriore somma. La banca effettua il versamento su un conto corrente che viene aperto appositamente (quindi, non direttamente sul conto del lavoratore), l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Come detto, questa possibilità è riservata ai dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS. Riguarda tutte le forme di cassa integrazione previste dagli articoli da 19 a 22 del dl Cura Italia per l’emergenza Coronavirus (ordinaria, pagata dal Fis, in deroga). C’è anche l’impegno delle parti a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione ai trattamenti erogati dagli altri fondi di solidarietà. L’anticipazione potrebbe estendersi anche ai dipendenti in cassa integrazione non a zero ore. C’è un impegno in questo senso nella convenzione, ma per ora i moduli riguardano esclusivamente la cig  ero ore. E c’è anche un  impegno a prevedere l’anticipazione anche quando la cig viene pagata dall’impresa.

E’ il lavoratore stesso a dover presentare la domanda a una delle banche che aderiscono alla convenzione (non deve essere necessariamente la banca del proprio conto corrente). Gli istituti di credito favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico alle filiali, nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus.

E’ bene sottolineare un aspetto: si tratta, a tutti gli effetti di un prestito. Con costi molto bassi, ma cmq (par di capire) con dei costi. E con dei rischi (dopo sette mesi, se non arrivano i soldi dall’INPS, la banca può chiedere la restituzione dei soldi).

Le banche possono effettuare una valutazione di merito creditizio prima di accordare il prestito, ma in tempi molto veloci coerentemente con lo spirito delle misure emergenziali. I costi di apertura del conto corrente devono essere «di massimo favore», si legge.

Il prestito cessa quando l’INPS inizia a pagare la cig, oppure nel caso in cui l’ammortizzatore non venga autorizzato. Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca sull’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. Attenzione: se la cig non viene autorizzata, oppure trascorrono sette mesi senza che l’INPS inizi a pagarla, la banca potrà richiedere l’importo dell’intera anticipazione al lavoratore, che provvederà ad estinguere il debito entro trenta giorni dalla richiesta. Se il lavoratore non paga, risponde in solido il datore di lavoro. Il modulo che bisogna consegnare alla banca contiene tutte le varie autorizzazioni e dichiarazioni in questo senso. Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro, che provvederà entro trenta giorni.

Le associazioni imprenditoriali che firmano l’accordo sono Allenza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, Cia, Claii, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confetra, Confindustria, mentre sul fronte sindacale hanno firmato Cgil, Cisl, Uil e Ugl.