L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha reso disponibile il servizio online per la domanda di riammissione alla Definizione Agevolata da parte dei decaduti della Rottamazione quater, con scadenza fissata al 30 aprile 2025.
Sul sito AdER sono state pubblicate anche specifiche FAQ.
Ecco una guida dettagliata su come compilare la domanda e su come scegliere le modalità di pagamento.
Chi può chiedere rientrare nella Rottamazione?
Possono richiedere la riammissione alla rottamazione delle cartelle i contribuenti che, pur avendo aderito alla definizione agevolata, sono decaduti dai benefici per il mancato pagamento delle somme dovute. La riammissione riguarda i debiti scaduti nel 2024, che sono stati accertati e riscosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Esclusi dalla riammissione
Non possono essere ripescati i contribuenti con debiti pendenti per cui è già stata avviata una procedura concorsuale o di insolvenza ed i contribuenti con debiti derivanti da accertamenti esecutivi che non rientrano nel campo della rottamazione delle cartelle.
Domanda di riammissione alla Definizione Agevolata
La domanda di riammissione deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine ultimo è fissato al 30 aprile 2025.
Il servizio web dell’AdER consente di selezionare le cartelle e gli avvisi da riammettere e di scegliere la modalità di pagamento (in unica soluzione o in rate). In alternativa, ci si può rivolgere ad intermediari fiscali, che possono presentare la domanda per conto dei loro assistiti.
Online in area riservata
Il contribuente può accedere al sistema attraverso le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS per procedere con la compilazione, compila il form e selezionando le cartelle e gli avvisi che si intendono inserire nella domanda di riammissione direttamente dall’area riservata. => Accesso all’area riservata
Online in area pubblica
Anche senza autenticarsi, si può fare domanda in area pubblica compilando il form, indicando il numero della cartella o dell’avviso, il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria, il numero di rate prescelto (massimo 10). Bisogna inoltre allegare il documento di riconoscimento (qui il link ai documenti da allegare) e indicare l’indirizzo email presso cui si vuole avere la ricevuta della domanda di riammissione (arriva una email con un link da convalidare entro 72 ore). => Servizio in area pubblica
Scadenze e modalità di pagamento
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’esito della richiesta di riammissione entro fine giugno. In caso di accoglimento della domanda, il contribuente riceverà la comunicazione con l’importo da pagare e le modalità di pagamento. L’Agenzia invierà anche la conferma del piano di rateizzazione, se richiesto.
Dopo aver presentato la domanda, il contribuente potrà scegliere una delle seguenti modalità di pagamento.
- Unica soluzione: pagamento dell’intero importo dovuto entro 31 luglio 2025.
- Rateizzazione: possibilità di rateizzare il pagamento in fino a 10 rate, con scadenze a partire dal 31 luglio 2025.
La modalità di pagamento deve essere scelta al momento della presentazione della domanda e le rate devono essere saldate entro le scadenze stabilite per evitare la perdita dei benefici.
FAQ sulla Riammissione
Quali debiti possono essere riamessi alla Rottamazione-Quater?
La riammissione riguarda i debiti già oggetto di un piano di rottamazione per i quali non sono stati effettuati i pagamenti o è stato effettuato un pagamento parziale o in ritardo. Non sono inclusi i debiti per cui il piano di pagamento è stato rispettato.
È necessario presentare una domanda per la riammissione?
Sì, la domanda di riammissione deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2025, sia tramite area riservata che area pubblica.
Posso pagare in una sola soluzione o devo rateizzare?
Il contribuente può scegliere di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in fino a 10 rate. Le rate sono scaglionate tra il 2025 e il 2027.
Posso inserire nuove cartelle nella domanda di riammissione?
No, è possibile richiedere la riammissione solo per i debiti già inclusi nella Comunicazione delle somme dovute ricevuta con l’adesione alla Rottamazione-Quater.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda di riammissione?
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una nuova comunicazione delle somme dovute con l’ammontare complessivo da corrispondere e il piano di pagamento.
I pagamenti effettuati dopo la decadenza saranno considerati?
Sì, l’importo dovuto terrà conto dei pagamenti effettuati anche dopo la decadenza, con il nuovo importo che includerà sanzioni e interessi.
Cosa succede con le rateizzazioni in corso?
Le rateizzazioni in corso vengono sospese fino alla scadenza della prima rata del piano di pagamento, e successivamente revocate.
Se ho rateizzazioni in corso, cosa succede alle procedure di recupero?
Se la domanda viene accolta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure di recupero e non proseguirà quelle già in corso, salvo che non siano già state effettuate azioni esecutive come ipoteche e fermi amministrativi.
Posso chiedere la riammissione se risiedo in un’area colpita da emergenza?
Sì, i contribuenti residenti nelle aree colpite dall’emergenza alluvionale del 2023 possono richiedere la riammissione alla Rottamazione-Quater entro il 30 aprile 2025.