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Riscatto pensione militare: sblocco domande INPS con maggiorazione

di Teresa Barone

25 Marzo 2026 08:16

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L'INPS recepisce la sentenza della Corte dei Conti: riscatto pensione anche con 5 anni di maggiorazione maturati. Riesame domande respinte.

Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l’INPS recepisce la sentenza n. 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti e sblocca una possibilità fin qui sistematicamente negata: presentare richiesta di riscatto militare ai fini pensionistici anche quando il limite massimo di cinque anni di maggiorazione risulta già raggiunto alla data della domanda. Chi si è visto respingere la domanda per questo motivo può chiedere il riesame della domanda.

Riscatto militare, cambiano le regole INPS

Il nuovo Messaggio INPS richiama i tre commi del decreto legislativo n. 165/1997, che insieme delimitano il quadro dell’operazione e che finora avevano condotto ad una interpretazione troppo restrittiva della norma.

  • L’articolo 5, comma 1 stabilisce il tetto generale: gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
  • L’articolo 5, comma 3 consente di riscattare, a titolo parzialmente oneroso, ulteriori periodi di servizio comunque prestato, purché entro quel limite.
  • L’articolo 7, comma 3 introduce però un’eccezione rilevante: le maggiorazioni già maturate entro il 31 dicembre 1997 con percezione della relativa indennità restano valide ai fini pensionistici anche se superano il tetto quinquennale, ma non sono ulteriormente incrementabili dal 1° gennaio 1998 in poi.

Su queste basi, la Circolare n. 119/2018 dell’INPS aveva stabilito che la domanda di riscatto fosse inammissibile se, alla data di presentazione, l’interessato aveva già raggiunto i cinque anni di maggiorazione. La sentenza della Corte dei Conti ha però rigettato questa interpretazione e così il nuovo Messaggio n. 981/2026 ne recepisce l’orientamento, con istruzioni vincolanti per gli uffici competenti chiamati a valutare le domande dei contribuenti.

Il vantaggio del riscatto per il personale militare

Il motivo per cui l’apertura interessa in modo particolare il personale militare è evidente. Chi ha prestato servizio prima del 1° gennaio 1998 — tipicamente i periodi di addestramento e i corsi iniziali — ha maturato quei contributi nel sistema retributivo, dove ogni anno di anzianità vale un coefficiente di rendita del 2,4% sul trattamento pensionistico.

Le maggiorazioni ex se accumulate nella carriera successiva al 1997 ricadono invece nel sistema contributivo, dove non producono alcun incremento sull’importo dell’assegno.

Il nuovo meccanismo consente quindi di riscattare gli anni di inizio carriera — più preziosi per il calcolo pensionistico — rinunciando in cambio alle maggiorazioni automatiche sui periodi contributivi recenti, che hanno peso nullo sulla rendita. Il monte complessivo di cinque anni di maggiorazioni resta invariato, ma la composizione cambia a vantaggio dell’interessato.

Scomputo maggiorazione dal riscatto: esempio pratico

Il messaggio INPS illustra il funzionamento attraverso un esempio pratico.

Un militare ha prestato servizio comunque prestato dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985 (sei anni). Il riscatto ammonta a un quinto di quel periodo, pari a un anno. Alla data della domanda ha già raggiunto il tetto di cinque anni di maggiorazione ex se. La domanda va accolta: si scomputa un anno di maggiorazione ex se, partendo dalla più recente. Il risultato finale è 1 anno riscattato + 4 anni ex se = 5 anni complessivi, nel rispetto del limite massimo.

Lo scomputo cronologico inverso opera sempre dal più recente al più risalente. L’unica eccezione riguarda le maggiorazioni già riscattate con onere integralmente pagato: quelle restano definitive e non possono essere toccate. Il costo del riscatto è agevolato: l’onere è pari al 27% dell’onere ordinario, calcolato secondo la riserva matematica o l’aliquota percentuale a seconda che il periodo ricada nel sistema retributivo o contributivo.

A chi si applicano le novità sul riscatto militare

Le istruzioni della sezione 3 del Messaggio INPS valgono per l’intero pubblico impiego.

La sezione 4 contiene però indicazioni aggiuntive per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza: per questi corpi la maggiorazione automatica di un anno ogni cinque di servizio in presenza di indennità pensionabile porta frequentemente al raggiungimento del tetto quinquennale. L’INPS chiarisce che i periodi svolti da allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi o istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare, si qualificano come servizio comunque prestato ai fini del riscatto.

Per il comparto Difesa — Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri — il messaggio non contiene una sezione operativa dedicata. I principi generali della sentenza si applicano anche a questo personale ma la valutazione richiede una verifica individuale della posizione pensionistica presso l’INPS o tramite patronato.

La facoltà spetta al personale ancora in servizio attivo al momento della domanda; chi è transitato al settore civile ne è escluso. Possono presentare domanda anche i superstiti, entro 90 giorni dal decesso del dante causa.

Corsi da allievo, esclusione post-1998

Una limitazione precisa riguarda il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. I corsi da allievo presso le Scuole di polizia collocati dal 1° gennaio 1998 in poi restano esclusi da questa specifica facoltà di riscatto: per quei periodi esiste già una forma separata di riscatto oneroso, regolata dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010. I corsi da allievo e i periodi di formazione svolti prima del 1998 rientrano invece nel perimetro del riscatto agevolato previsto dal messaggio. La domanda si presenta sul portale INPS, nell’area personale accessibile con SPID, CIE o CNS, nella sezione “Ricongiunzioni e riscatti”.

Le domande respinte: quando è possibile il riesame

Le domande ancora in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio vengono trattate automaticamente secondo i nuovi criteri, senza iniziativa dell’interessato. Per le domande già respinte, il riesame non è automatico: occorre presentare un’istanza specifica al competente Comitato di vigilanza, a condizione che non sia ancora decorso il termine per il ricorso amministrativo, oppure che un ricorso sia già stato tempestivamente presentato e risulti ancora pendente. È in ogni caso sempre possibile avanzare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, indipendentemente dalla sorte di quella precedente.