Una nuova sentenza fa luce sul riscatto ai fini pensionistici del servizio militare antecedenti all’anno 1998, sottolineando come, per il riconoscimento dei contributi maturati, vada considerato il periodo di servizio effettivamente svolto e non la data di presentazione della domanda.
Con la sentenza n. 8/2025, infatti, la Corte dei Conti ha ribadito che il personale in servizio può accedere al riscatto oneroso dei periodi di servizio prestati prima del 1998, anche senza indennità operative maggiorate. Il riferimento di legge è quello alla Riforma Dini (ossia il Dlgs 165/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998), che ha introdotto un tetto di 5 anni alle supervalutazioni al posto delle indennità operative, prevedendo al loro posto maggiorazioni solo su domanda ed in parte a titolo oneroso.
Ebbene, per la Corte, il diritto al riscatto non nasce al momento della domanda ma fa riferimento al servizio prestato. Anche il limite dei 5 anni di maggiorazioni, quindi, deve essere calcolato in base alla data di svolgimento del servizio, non alla data della richiesta.
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Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi di servizio svolto prima del 1998, inoltre, la richiesta è ammessa anche oltre il limite dei 5 anni, purché i periodi siano totalmente antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 165/1997. Il limite può dunque essere superato solo per i periodi precedenti al 1998 e, in caso di eventuali supervalutazioni successive a tale data, scatteranno riduzioni di periodi recenti in misura proporzionale.
Il vantaggio è quello di aumentare la quota A o B della pensione, con l’eventuale possibilità di rientrare anche nel sistema retributivo della pensione.