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Obbligo vaccinale docenti per guariti senza vaccino

di Teresa Barone

Pubblicato 17 Marzo 2022
Aggiornato 19:40

Obbligo vaccinale per docenti e ATA a Scuola: per i guariti non vaccinati, il Super Green Pass perde validità dopo sei mesi, dopo scatta la sospensione.

Il Governo ha messo a punto le tappe della roadmap per la progressiva riduzione o eliminazione delle restrizioni anti Covid ma fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per le categorie oggi interessate, a partire dal mondo della Scuola.

Obbligo vaccinale docenti e ATA

Il nuovo Dl Riaperture coinvolge anche il mondo della scuola ma non tocca l’obbligo vaccinale per i docenti, i dirigenti e il personale ATA fino al 15 giugno. Fino a quella data, i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso di Super Green Pass da parte di docenti e collaboratori, certificato che si ottiene esclusivamente con l’avvenuta vaccinazione o con la guarigione. L’obbligo vaccinale, precedentemente già previsto per il personale sanitario, dallo scorso 15 dicembre è infatti richiesto anche quello della scuola, al  comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico,  polizia locale e penitenziaria, giustizia minorile e di comunità, agenti dei servizi segreti, personale amministrativo della sanità, e da febbraio anche al personale universitario, fino al termine del 15 giugno 2022 (cfr.: Dl 172/2021 e successive integrazioni).

Obbligo vaccinale dopo guarigione Covid

Un caso particolare è quello del personale docente guarito dal Covid ma non vaccinato: prima di procedere con la sospensione di un insegnante che non ha ricevuto la somministrazione del vaccino, è necessario attendere il periodo di tempo previsto dalla legge e relativo alla validità del Green Pass ottenuto in seguito alla guarigione dalla malattia. La Certificazione Verde Covid che attesta la guarigione dall’infezione, infatti, viene rilasciata a chi è guarito da non più di sei mesi. Il dirigente scolastico è tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dopo questo lasso di tempo, attendendo 5 giorni a partire dalla prima verifica del Green Pass non andata a buon fine. Nei cinque giorni di tolleranza, il personale può lavorare con Green Pass base (anche da tampone). Qualora il docente presenti come documentazione la richiesta di vaccinazione, questa deve essere eseguita entro 20 giorni dalla prenotazione.

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Ad oggi, i docenti che non si vaccinano vengono sospesi dal servizio e dallo stipendio senza sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Chi si reca sul luogo di lavoro senza il vaccino rischia una multa da 600 a 1.500 euro, mentre per il datore di lavoro che non effettua i controlli le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro.