Telemarketing, nuovo giro di vite

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 27 Novembre 2015
Aggiornato 30 Novembre 2015 14:53

Telemarketing, vietato contattare numeri riservati senza documentare di aver acquisito il consenso: i nuovi vincoli del Garante Privacy.

Già da qualche anno la vita delle aziende del telemarketing è diventata più difficile a fronte di una crescente tendenza e necessità di tutelare la privacy dei potenziali clienti. Recentemente, dal Garante della Privacy è arrivato un nuovo giro di vite che va a tutelare dalle chiamate pubblicitarie indesiderate anche coloro che hanno delle utenze riservate, ovvero hanno richiesto di non comparire in alcun elenco telefonico e quindi non si possono iscrivere al Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito proprio allo scopo di tutelare gli abbonati contro telefonate commerciali indesiderate.

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Non è raro infatti che anche questa tipologia di utenti riceva continue chiamate indesiderate promozionali. Chi ha un numero privato, tuttavia, non ha la possibilità di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il caso esaminato dal Garante Privacy riguardava proprio un utente che si lamentava di essere stato disturbato insistentemente nonostante il proprio numero telefonico non fosse presente in alcun elenco.

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Dopo aver effettuato una serie di verifiche per risalire alla numerazione chiamante, riconducibile a una società di telemarketing, il Garante ha rilevato che non era stato acquisito il consenso dell’utente al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, né da parte del call center né da parte della compagnia telefonica che aveva dato l’incarico di effettuare le chiamate pubblicitarie.

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Nel caso specifico in garanzia vietato alla società di telemarketing trattamento dei dati personali dell’utente è più in generale imposto il divieto di utilizzare un numero riservato senza aver prima documentato di aver acquisito il consenso, libero e informato dei potenziali clienti. Per il comportamento avuto nei confronti del cliente che si è lamentato con l’Autorità, il Garante si riserva inoltre di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio per illecito trattamento dei dati.

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