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Auto aziendale: le comunicazioni sull’utilizzo

di Noemi Ricci

Pubblicato 30 Marzo 2015
Aggiornato 31 Luglio 2017 15:39

Le nuove regole sull’obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali chiarite dalla Motorizzazione.

Da fine 2014 sono cambiate le regole sull’obbligo di intestazione temporanea dei veicoli aziendali, con la Circolare n. 23743/2014 la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito. Dallo scorso 3 novembre la nuova procedura prevista dal co. 4-bis dell’art. 94 del Codice della Strada, così come introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. a) della L. n. 120/2010, prevede che venga annotato sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario.

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Diversamente da quanto affermato con una precedente Circolare (la n. 15513/2014), la Motorizzazione ha chiarito che tale annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente per uso esclusivo personale e continuativo. L’obiettivo della disposizione è di rendere più certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, per tale motivo l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo ed esclude che lo stesso possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Esclusi dall’obbligo

Dunque sono esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione:

  • gli utilizzatori di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit;
  • gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali;
  • le ipotesi in cui più dipendenti si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.

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Soggetti obbligati

L’obbligo di annotazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall’intestatario permane:

  • anche nei casi in cui venga disposta una proroga della scadenza dell’atto a favore del medesimo intestatario temporaneo che ha dato luogo alla annotazione;
  • in caso di nuovo atto con il quale il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all’utilizzo del medesimo veicolo.

Nel computo dei giorni vanno considerati i giorni naturali e consecutivi, indipendentemente dal fatto che il periodo di utilizzo del veicolo cada a cavallo di due o più anni solari successivi.