Codici Tributo per i contribuenti minimi e società IAS

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Maggio 2009
Aggiornato 6 Luglio 2012 11:25

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 127/E, con cui definisce i codici tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n° 127/E del 25 maggio 2009, con cui istituisce il nuovo codice tributo per il pagamento dell’imposta sostitutiva sul reddito imponibile dei contribuenti minimi.

Il codice tributo a doppia valenza – che imprenditori e lavoratori autonomi aderenti al regime dei minimi devono adoperare nel Mod. F24 – è pari a “1800”, sia per versare l’imposta sostitutiva del 20% sia per utilizzare in compensazione l’eventuale eccedenza di ritenute subite.

Presenti anche i codici tributo per il pagamento delle imposte sostitutive in seguito al riallineamento dei dati contabili per le società che adoperano gli IAS (Principi contabili internazionali) come previsto dal D.L. 185/2008.

In particolare, in relazione alle diverse modalità di riallineamento previste proprio dal D.L. 185/2008, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1817 per l’Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008;
  • 1818 per l’Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008;
  • 1819 per l’Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali – Art. 15, c. 3, lett. b D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005);
  • 1820 per l’Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali – Art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005).

Per per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il pagamento del tributo va effettuato entro il prossimo 16 giugno.

Per per il riallineamento da operazioni straordinarie i codici sono tre:

  • 1821 per l’Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali;
  • 1822 per l’Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività;
  • 1823 per l’Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti.

Il versamento va effettuato entro lo stesso termine fissato per il saldo delle imposte
relative all’esercizio nel corso del quale è stata effettuata l’operazione.

Per i contribuenti che effettuano la rivalutazione dei beni immobili d’impresa i codici tributo da utilizzare per il versamento delle previste imposte sostitutive sono:

  • 1824 per l’Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Maggiori valori dei beni;
  • 1825 per l’Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Saldo attivo.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta al quale la rivalutazione fa riferimento.