Licenziamento e APe Social, casi particolari

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Ottobre 2017
Aggiornato 13 Ottobre 2017 18:38

Enrico B. chiede:

Disoccupato dal 2014, in seguito a licenziamento per decesso della persona che curavo come badante, ho ricevuto il rigetto della domanda di APE Social perchè secondo l’INPS il licenziamento per decesso del datore di lavoro non rientra nei casi ammissibili. Posso presentare ricorso o chiedere un riesame?

Premesso che in questa sede possiamo fornire soltanto dei semplici pareri e che in ogni caso è necessario poi rivolgersi alle sedi competenti, credo che nel suo caso possano esserci gli estremi del ricorso (o quanto meno un riesame) se effettivamente la ragione per cui la sua domanda rigettata è il decesso del suo datore di lavoro. Anche se questa situazione non è esplicitamente prevista, si potrebbe infatti assimilare a quella di un lavoratore che perde il lavoro per giustificato motivo oggettivo (ad esempio, per chiusura dell’impresa).

=>Lavoro, il licenziamento per giustificato motivo

Mi spiego meglio. L’APe Sociale in effetti non è prevista per tutti i casi di perdita involontaria del lavoro. Per esempio, sono esclusi coloro che restano disoccupati per scadenza del contratto a termine. Però, se il suo contratto era a tempo indeterminato, lei non rientra in questa casistica. Tutti i casi di licenziamento danno invece diritto all’APe sociale.

=> APe Social per giusta causa

Il suo rapporto di lavoro si è interrotto per decesso del datore di lavoro: bisogna vedere da punto di vista del diritto del lavoro come si considera con precisione questa tipologia di interruzione del rapporto. Io non escluderei che si tratti di un caso assimilabile al licenziamento per chiusura dell’azienda (tecnicamente, per giustificato motivo oggettivo). Questa ipotesi le darebbe diritto all’APe sociale.

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