Il contratto di appalto privato

di Anna Fabi

Pubblicato 15 Settembre 2011
Aggiornato 31 Gennaio 2012 11:43

Gentilmente riceviamo dall'avvocato Corinne Ciriello, dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi, le riflessioni che seguono.

Il codice civile  – art. 1655 c.c. – definisce l’appalto come il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o servizio, dietro un corrispettivo in denaro.

Il consulente legale riveste un ruolo decisivo nella gestione dei rapporti nascenti dal contratto di appalto, soprattutto nella fase della stesura del contratto. Infatti, la redazione di un documento-contratto in cui vengano riportati in modo chiaro e trasparente i diritti e gli oneri sia del committente sia dell’appaltatore, svolge un importante deterrente rispetto al sorgere di possibili conflitti in fase di interpretazione ed esecuzione delle clausole in esso contenute.

Tuttavia, non per questo il contenuto del contratto è da considerarsi rigido e intangibile, dal momento che lo stesso, su impulso delle parti, può essere modificato e integrato, se sorgono esigenze nuove, diverse e condivise rispetto al momento della stipula degli accordi iniziali.

Questo aspetto è spesso sottovalutato dagli appaltatori; l’imprenditore, nella maggior parte dei casi, utilizza contratti standard, rinvenibili in rete, senza operare gli opportuni aggiustamenti rispetto al caso concreto che si va a regolare.

Peraltro, va ricordato che l’imprenditore deve osservare scrupolosamente i rigidi dettami imposti dal Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005 – nei confronti della controparte, sia che si tratti di persona fisica sia che si tratti di società non operante nell’esercizio della propria attività professionale; in mancanza, le clausole contrattuali non correttamente redatte saranno da considerarsi nulle, con le spiacevoli conseguenze che si possono immaginare.

È evidente che, nella fase patologica della gestione del contratto, quando sorgano contrasti rispetto alla sua interpretazione, assume particolare importanza l’aver dato precisa regolamentazione delle eventualità precedentemente esposte a scopo esemplificativo.

Esempi pratici: primo caso

Una società fornisce ed effettua il montaggio di accessori per macchinari industriali. Perché i suddetti accessori siano correttamente installati, è necessario che i macchinari vengano spenti qualche ora prima della posa in opera e puliti con particolare cura. Si può dire che ciò sia risaputo dagli operatori del settore; sui macchinari non puliti, i collanti non aderiscono.

L’appaltatore, reputando in buona fede che la condotta enunciata sia prassi conosciuta e lampante, non invita per iscritto il committente a rispettare quanto sopra, pena la non efficienza dell’installazione; segnala la questione solo verbalmente, dando la circostanza per scontata.

Nei fatti, il committente spegne le macchine all’arrivo degli installatori. Questi ultimi puliscono come meglio possono le macchine e procedono al montaggio. Dopo qualche giorno, il committente riscontra che la colla utilizzata per installare gli accessori si stacca; attribuisce immediatamente la responsabilità di ciò a negligenza dell’appaltatore, rifiutando di corrispondergli l’importo pattuito.

È palese la difficoltà di stabilire a quale parte sia imputabile la non corretta esecuzione della prestazione: all’appaltatore che non ha fornito l’avvertimento per iscritto – senza riflettere sulla difficoltà della relativa prova in caso di contestazioni – o al committente, che ha ignorato una regola, ispirata al comune buon senso, nota a tutti gli operatori del campo?

Secondo caso

In una seconda ipotesi, un appaltatore edile stipula un contratto a corpo; nella formulazione dell’offerta, forfettariamente determinata, l’appaltatore non tiene, pertanto, conto delle metrature nell’esporre il costo dei materiali e della manodopera.

Tra appaltatore e committente vigono rapporti di cordialità e fiducia; l’appaltatore non ritiene necessario stabilire in contratto per iscritto in che modo saranno gestite le eventuali opere in variante.

Il codice civile (artt. 1659–1671 c.c.) stabilisce che l’appaltatore non può discostarsi dal progetto senza l’autorizzazione scritta del committente: ci deve pertanto essere accordo tra le parti.

Tuttavia, l’appaltatore, se il prezzo dell’opera è stato determinato a corpo, non ha diritto a compenso per le opere aggiunte, salvo diversa pattuizione. Senza espressa pattuizione, pertanto, l’appaltatore non potrà pretendere compensi per il maggior lavoro svolto.

O ancora, in presenza di varianti richieste dal committente, per le quali è stabilita un’integrazione del corrispettivo da versare all’appaltatore, quest’ultimo deve provare di avere agito dietro impulso del committente; deve, in sostanza, in caso di contestazioni, fornire idonea prova scritta dell’ordine del committente.