Tratto dallo speciale:

Società tra Professionisti: ecco il Regolamento attuativo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Giugno 2012
Aggiornato 7 Agosto 2013 11:46

Recentemente è stata istituita una nuova forma societaria, la Società tra Professionisti: ecco cosa prevede la bozza del Regolamento che disciplina le società, anche multidisciplinari, aperte da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi.

I modelli societari che disciplinano le Società tra Professionisti (STP) sono stati introdotti a fine 2011 scorso con la Legge di Stabilità 2012 (Legge 183/2011), regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile poi modificati dal Decreto Liberalizzazioni (Legge 27/2012).

Ora arriva anche la bozza del Decreto Ministeriale che definisce le norme attuative di questa nuova forma societaria. Si tratta di società, anche multidisciplinari, aperte da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi.

Dunque la disciplina per le Società tra Professionisti è strettamente correlata alla riforma degli ordini professionali, in via di definizione (recentemente è stata divulgata la bozza del Regolamento approvata da uno degli ultimi Consigli dei Ministri).

I soci non professionisti possono essere presenti soltanto per prestazioni tecniche o come investitori e la loro partecipazione al capitale sociale non può però superare un terzo della STP. In più le prestazioni devono essere eseguite solo dai soci iscritti ad Ordini, Albi e Collegi.

Il Regolamento che disciplina le nuove Società per l’esercizio di attività professionali stabilisce infatti che nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere chiaramente indicati criteri e modalità di conferimento dell’incarico professionale per garantirne l’esclusività ai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione.

Allo stesso modo anche i clienti della Società tra Professionisti devono essere adeguatamente e dettagliatamente informati sui soci che eseguiranno l’incarico, lasciando loro la possibilità di scegliere il professionista al quale affidarlo.

L’incaricato può comunque avvalersi della collaborazione di altri soci per lo svolgimento della prestazione, ma sempre informando preventivamente il cliente, che può manifestare il proprio dissenso entro tre giorni.

Il professionista non può essere socio di più di una STP, mentre gli investitori sì. Il socio con finalità di investimento deve comunque rispettare i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la Società è iscritta. In caso di violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine è la STP a rispondere.

Le STP sono imprese a tutti gli effetti e pertanto devono iscriversi al Registro delle Imprese – nella sezione speciale a loro dedicata – oltre che nella sezione speciale degli Albi degli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, o di quello prevalente per le società multidisciplinari.