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Pensione avvocati: requisiti e limiti

di Filippo Davide Martucci

2 Novembre 2017 10:05

Niente pensione all'avvocato iscritto non continuativamente alla Cassa forense: il riscatto dei contributi non può aggirare il requisito previdenziale.

La Cassazione (sentenza n. 4092 del 2 marzo 2016) ha chiarito i presupposti per l’attribuzione della pensione di vecchiaia o anzianità da parte della Cassa Forense, rappresentati da un periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione e dall’esercizio continuativo della professione. Il caso trae origine dalla domanda di pensione di anzianità previo riscatto di alcune annualità, respinta per inefficacia dell’iscrizione all’Albo di alcuni anni.

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Professione forense

Secondo il ricorrente, la prova dello svolgimento di attività corrispondente alla professione forense discendeva dalla previsione statutaria secondo cui erano a lui riservate le funzioni di rappresentanza legale della società semplice di cui era amministratore.  Inoltre, secondo l’avvocato, la Cassa non poteva legittimamente accertare la continuità nell’esercizio della professione forense oltre il limite del quinquennio precedente alla domanda di pensione.

La Cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso, mentre per quanto riguarda il secondo ha ravvisato in parte l’ammissibilità: la Cassa, prima dell’erogazione dei trattamenti assicurativi, è tenuta ex lege a verificare l’esistenza del requisito di legittimo esercizio della professione, con autonomo potere di accertamento.

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Presupposti

Il presupposto per l’attribuzione della pensione di vecchiaia o anzianità, ai sensi degli artt. 2 e 3 legge n. 576 del 1980, è rappresentato da un periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione, ed è integrato dall’esercizio continuativo della professione forense, che a sua volta comporta l’iscrizione obbligatoria alla Cassa. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori. Dunque, l’effettività dell‘iscrizione alla Cassa condiziona l’efficacia della contribuzione. Il versamento dei contributi non basta a raggiungere il requisito dei 35 anni, limitandosi a produrre un diritto al rimborso delle somme versate.

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