Con l’avvicinarsi del 1° ottobre 2025, anche le imprese di medie dimensioni si preparano ad affrontare un importante cambiamento normativo: l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali. Questa misura, introdotta dalla Legge 213/2023 e dal DL 39/2025, è regolamentato dal decreto 18 giugno 2025.
Già operativo per le grandi imprese, l’obbligo sta ora per scattare anche per le realtà di medie dimensioni. A fare il punto è Michele Lomazzi Head of P&C Product, Wopta Assicurazioni.
Polizze catastrofali: chi deve assicurarsi e quando
L’obbligo di polizza catastrofale riguarda tutte le imprese italiane, escluse quelle del settore agricolo, con tempistiche scaglionate in base alla dimensione aziendale.
La scadenza del 1° ottobre si rivolge alle medie imprese, con meno 250 dipendenti e 25 milioni di euro di totale bilancio oppure 50 milioni di euro di ricavi netti. Le grandi imprese sono già soggette all’obbligo dal 31 marzo 2025, sebbene fino al 30 giugno scorso non fossero applicabili sanzioni, Le micro e piccole imprese (tutte le rimanenti, quindi) avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per mettersi in regola.
Quali beni devono essere protetti?
La polizza deve coprire i danni materiali diretti causati agli immobili, agli impianti e alle attrezzature aziendali, quindi le merci restano escluse dall’obbligo, come pure altre partite e danni come quelli indiretti.
Gli eventi da assicurare obbligatoriamente
La normativa identifica specifiche tipologie di eventi naturali che devono essere necessariamente coperti dalla polizza: sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione.
La legge non richiede invece la copertura per alcuni fenomeni atmosferici tipicamente già inclusi nelle polizze assicurative ordinarie delle imprese, come ad esempio grandine, tempeste di vento e trombe d’aria.
Indennizzi previsti
La polizza deve garantire un risarcimento adeguato per i danni materiali diretti subiti dai beni aziendali. Pertanto, la norma fissa scoperti non superiori al 15% per somme complessivamente assicurate dalla singola azienda, anche per più ubicazioni, fino a 30 milioni di euro ed un limite di indennizzo che fino a 1 milione di euro è del 100% della somma assicurata; oltre e fino 30 milioni del 70%. Oltre 30 milioni, invece le parti sono libere di definire scoperti e limiti di indennizzo. Le somme assicurate devono coprire i valori di ricostruzione a nuovo oppure di rimpiazzo o ripristino.
La polizza deve rimanere attiva per tutto il periodo di erogazione degli incentivi pubblici ottenuti, non solo al momento della domanda. Questo garantisce una protezione continuativa e rafforza l’impegno delle imprese verso una gestione responsabile del rischio.
Le sanzioni per chi non si adegua
Il sistema sanzionatorio non prevede multe pecuniarie ma l’esclusione dall’accesso a contributi, incentivi e agevolazioni pubbliche. Questa “sanzione indiretta” colpisce strumenti come i Contratti di sviluppo, Smart & Start per startup innovative, fondi per l’economia circolare e sostegno all’occupazione. Un elenco degli incentivi da cui si resta esclusi, pur non esaustivo, è contenuto nel decreto ministeriale del MIMIT datato 18 giugno 2025.
Articolo a cura di Michele Lomazzi Head of P&C Product, Wopta Assicurazioni.