Tratto dallo speciale:

Guida completa all’obbligo di Green pass

di Barbara Weisz

24 Settembre 2021 10:30

Vademecum con le regole Covid e Green Pass previste nei diversi ambiti: lavoro, istruzione, trasporti, sanità, ristorazione, sport, cultura ed eventi.

Pur nell’attesa dei protocolli per la pubblica amministrazione e le imprese private, con l’ultimo decreto del Governo e l’approvazione alla Camera della legge di conversione che incamera i primi due decreti sul green pass è ormai completa la legislazione sui nuovi obblighi di certificazione verde. Il calendario dell’entrata in vigore è comunque diversificato: ci sono regole scattate in agosto e settembre, altre previste per inizio ottobre e infine l’appuntamento del 15 ottobre, giorno dal quale sarà necessario il green pass in tutto il mondo del lavoro. Vediamo, in questa nostra guida all’obbligo di green pass, come si coordinano tutte le misure intervenute.

=> Decreto Covid e Green Pass: definitive le modifiche approvate

Obbligo green pass sul lavoro

In base al decreto 127/2021, dal prossimo 15 ottobre scatta l’obbligo in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, che dura fino al 31 dicembre, fine dello stato d’emergenza. L’obbligo vale per tutti: dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, volontariato, personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob, Commissione nazionale per la società e la borsa, e Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia, enti pubblici economici, organi di rilievo costituzionale, titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, personale degli uffici giudiziari (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari). Per alcune categorie di dipendenti pubblici (scuola, università) l’obbligo è in vigore dal primo settembre, per gli operatori della sanità e il personale delle RSA c’è anche l’obbligo vaccinale.

=> Green Pass per tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre

I controlli spettano al datore di lavoro, che entro il 15 ottobre devono individuare specifiche procedure, e nominare con atto formale i soggetti incaricati della verifica. I lavoratori che non hanno il green pass non possono andare al lavoro, e sono considerati assenti ingiustificati. Dopo cinque giorni scatta la sospensione dallo stipendio. La legge esplicita che non si possono prevedere altre sanzioni disciplinari, e non si possono licenziare gli assenti per mancanza di green pass. In pratica, la sanzioni è la sospensione dallo stipendio. Queste regole sono analoghe nel pubblico e nel privato.

Ci sono poi norme particolari per le PMI sotto i 15 dipendenti. In questo caso, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore s sostituirlo. Il contratto che viene stipulato per la sostituzione non può avere durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. E la sospensione dura per un periodo corrispondente a quello del contratto di sostituzione. Su questo punto, ci sono una serie di punti critici applicativi sottolineati dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro: considerato che la sostituzione non potrà avere una durata massima superiore a venti giorni, compreso l’unico rinnovo consentito, «è auspicabile un chiarimento governativo sul tema, considerato che, allo stato, alla luce della previsione speciale in discorso, non pare potersi dare corso a un rapporto sostitutivo superiore a tale periodo massimo».

Altre osservazioni dei Consulenti del Lavoro riguardano anche i controlli: «non è chiaro a chi spetti il controllo nel caso di accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore autonomo (ad esempio l’idraulico presso l’abitazione o nel rapporto di collaborazione domestica).

Sanzioni: per il datore di lavoro, il mancato controllo o l’assenza delle procedure organizzative, multa da 400 a mille euro. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è invece punito con una sanzione da 600 a 1550 euro.

Attenzione: non c’è obbligo di green pass per tutti coloro che sono esclusi dalla campagna vaccinale per motivi medici.

Luoghi in cui si entra solo con green pass

Ci sono una serie di attività che dal 6 agosto, in base al dl 105/2021, richiedono il green pass, eccole:

  • Ristorazione al tavolo al chiuso (all’aperto o al bancone non è previsto l’obbligo).
  • Spettacoli aperti al pubblico.
  • Eventi e competizioni sportive.
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre.
  • Palestre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: all’aperto non c’è obbligo di certificazione.
  • Sagre e fiere.
  • Convegni e congressi.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Sale gioco, scommesse, bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

Scuola e Università

A scuola il green pass è obbligatorio da primo settembre, legato all’inizio dell’anno scolastico. L’obbligo riguarda tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: nidi, asili, elementari, medie, superiori, centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Non c’è l’obbligo per gli studenti. Devono avere il green pass, invece, tutte le altre persone che entrano a scuola anche se non fanno parte del personale (ad esempio i genitori).

All’Università l’obbligo di green pass, sempre dallo scorso primo settembre, vale anche per gli studenti. In tutte le facoltà vige anche l’obbligo di mascherina nei.

Trasporti

Obbligo dal primo settembre per i mezzi a lunga percorrenza.

  • Treni: Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità con Green Pass; treni locali e regionali senza certificazione.
  • Aerei: tutti i collegamenti richiedono la Certificazione Verde.
  • Navi e traghetti: trasporto interregionale con Green Pass, traghetti regionali senza; fanno eccezione i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina che restano liberi.
  • Pullman: se il percorso collega più di due regioni serve la Certificazione (per un solo confine non serve).
  • Autobus a noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

La legge di conversione del dl 111/2021 ha aggiunto anche l’obbligo per funivie, cabinovie e seggiovie, che entrerà in vigore quando sarà terminato l’iter parlamentare (entro il 5 ottobre) e sarà pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale.

Sono esclusi dall’obbligo di green pass i trasporti pubblici.

Sanità e RSA

Per gli operatori della sanità, c’è l’obbligo di vaccinazione da aprile, previsto dal dl 44/2021. Riguarda medici, infermieri, in generale tutto il personale sanitario che svolge l’attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, negli ambulatori, negli studi professionali, il personale di farmacie e parafarmacie. Il dl 122/2021 lo ha esteso, dallo scorso 11 settembre, anche al personale delle RSA, mentre chiunque entri in queste strutture (ad esempio, per far visita a parenti e amici), deve avere il green pass. L’obbligo di vaccino comprende anche hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. Dal prossimo 10 ottobre, in base alla legge di conversione del decreto, obbligo anche per strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità.