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Verifica Green Pass: obblighi per clienti e gestori, facsimile di delega

di Barbara Weisz

11 Agosto 2021 16:05

Delega per il controllo dei Green Pass, discrezionalità sul documento d'identità ma non per il cliente: regole, sanzioni, modelli e procedure operative.

I gestori o il personale delegato di ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e in generale tutte le attività che dallo scorso 6 agosto richiedono il Green Pass, possono chiedere i documenti di identità per verificarne la validità ma non sono obbligati a farlo. Il cliente, invece, a fronte della richiesta di mostrare un documento che attesti la corretta attribuzione del certificato Covid, è tenuto ad assecondarla anche se non è davanti a un pubblico ufficiale. Sono le precisazioni della Circolare 10 agosto del Ministero dell’Interno, con le istruzioni operative ai Prefetti e per chi deve gestire le nuove regole sul Green Pass.

Circolare operativa del Viminale

La Circolare definisce gli obblighi caso per caso e fornisce chiarimenti relativi a tutte le fattispecie di possibili addetti al controllo, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 17 giugno 2021, che contiene le regole sul Certificato Verde Digitale Covid-19. La verifica del documento è regolata dall’articolo 13 del DPCM , mediante lettura del codice a barre bidimensionale, attraverso la app VerificaC19, l’unico software che consente di effettuare correttamente e validamente questa operazione.

=> Green Pass: guida alle regole dal 6 agosto

Il punto riguarda la verifica dell’identità del cliente, che serve ad assicurare la corretta attribuzione del green pass che è stato mostrato. Oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, la norma prevede la possibilità di effettuare questa verifica da parte di altre categorie di soggetti. Ecco le indicazioni per ciascuno di essi, contenuti nella circolare del Viminale:

  • Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 94/2009: il ministero ricorda che la stessa legge 94/2009 vieta per tale personale l’uso di armi, oggetti atti ad offendere, e di qualsiasi strumento di coazione fisica. Il persone che svolte questa attività è iscritto in apposito elenco delle prefetture, che la circolare raccomanda di tenere aggiornato, effettuando verifiche, anche saltuarie, sul mantenimento dei requisiti richiesti da parte degli iscritti.
  • Soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati: queste, e le seguenti, sono le categorie su cui si concentrano le indicazioni più attese, perché di fatto si tratta della platea più ampia di attività chiamata ad assolvere i nuovi obblighi di green pass. Comprende bar e ristoranti, limitatamente ai tavoli al chiuso, piscine e palestre, sempre per le attività al chiuso, cinema, teatri, sale giochi, musei, mostre.

Obblighi del gestore

La verifica dell’identità della persona che mostra il green pass, chiarisce il Viminale, «ha natura discrezionale, ed è rivolta a garantire il legittimo possesso del green pass». Quindi, non c’è obbligo da parte dei gestori dei locali, che invece devono controllare il possesso del green pass, altrimenti rischiano sanzioni.

Attenzione: ci sono casi in cui la verifica dell’identità è necessaria e non più discrezionale. Ad esempio, si legge, «quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». In realtà, l’unico dato anagrafico che compare è il nome e cognome dell’intestatario del green pass, quindi un caso di incongruenza potrebbe essere rappresentato dalla presenza di un nome maschile su un documento presentato da una donna, o viceversa. In generale, comunque, il Viminale definisce la verifica necessaria «nei casi di abuso o elusione delle norme». La verifica dell’identità deve comunque essere svolta «con modalità che tutelino la riservatezza di una persona nei confronti di terzi.

Obblighi del cliente

«L’avventore è tenuto all’esibizione del documento d’identità, anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali». Questo implica che, nel momento in cui un cliente mostra il Green Pass ma si rifiuta di mostrare il documento qualora gli venga richiesto, gli sarà precluso l’ingresso, l’accesso o la partecipazione all’attività che richiede la Certificazione Verde. Per esempio, non può sedersi a un tavolo al chiuso a ristorante o entrare in una piscina al chiuso.

Sanzioni per cliente e gestore: quando scattano

Infine la questione della responsabilità del soggetto che, a fronte di irregolarità, prende la multa. Se le forze di polizia che effettuano un controllo riscontrano la non corrispondenza del green pass con l’identità del cliente, le sanzioni si applicano al solo avventore. A meno che «non siano riscontrabili palesi responsabilità anche dell’esercente». Anche questo è un passaggio importante, perché se un avventore entra senza Green Pass la responsabilità è anche dell’esercente (che non lo ha richiesto) e paga quindi la multa. In sintesi:

  • senza Green Pass, pagano le sanzioni sia cliente sia l’esercente,
  • con Green Pass non corrispondente alla propria identità paga la sanzione solo il cliente.

Verifica con delega

Ci sono poi una serie di chiarimenti che riguardano specifiche attività. In particolare, per spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi: possono essere abilitati alla verifica di green pass e documenti di identità anche gli steward, cioè il personale addetto ai servizi ausiliari alle forse di polizia presso impianti sportivi, iscritto in a appositi elenchi delle questure. E’ possibile ricorrere a questa tipologia di personale anche per eventi diversi da quelli calcistici. Ad ogni modo, in tutti i casi in cui la verifica viene effettuata da personale delegato, deve esserci uno specifico atto formale, comprensivo anche di istruzioni per il corretto esercizio di questa verifica. A questo proposito, segnaliamo una serie di aspetti pratici evidenziati da un approfondimento del 6 agosto a cura dell’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro. Il datore di lavoro, spiega il CNOCDL, dovrà:

  • impartire istruzioni su trattamento dati (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679) e profili di sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679);
  • fornire formazione idonea (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679): informazioni gestionali e formazione pratica;
  • aggiornare la privacy policy aziendale inserendo il personale delegato (incaricato al trattamento).

La delega, proseguono i Consulenti del Lavoro, deve contenere informazioni e linee guida per le operazioni di verifica, comprensive di procedure gestionali di eventuali contestazioni da parte del cliente, ad esempio nel caso in cui si rifiuti di esibire il Green Pass. Ecco il facsimile di un possibile modello per la nomina dei lavoratori e di un’informativa al lavoratore: