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Sconto sui contributi per aziende edili

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Febbraio 2013
Aggiornato 10 Aprile 2013 09:09

Chiarimenti INPS sulla riduzione contributiva concessa alle imprese edili: ancora tempo anche per chi non ha presentato l'istanza nel 2012.
Chiarimenti INPS sulla riduzione contributiva per le imprese edili

Chiarimenti in merito agli sconti sui contributi riservati alle imprese edili (individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”) dalla circolare INPS n. 28 del 18 febbraio 2013.

=> Leggi novità e incentivi per imprese edili

Questa spiega come si applica la normativa in favore delle imprese edili introdotta dal decreto legge 244/1995, articolo 29, convertito con modificazioni dalla legge 341/1995 e fornisce istruzioni operative a chi non ha presentato l’istanza di riduzione nel 2012.

=> Leggi come  fare domanda di riduzione oneri contributivi

Requisiti lavoratori

In primo luogo va ricordato che la riduzione si applica nella misura dell’11,50% sui contributi che le imprese edili devono versare per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica con riferimento agli operai che sono occupati a tempo pieno (ovvero per un totale di 40 ore settimanali).

=> Consulta i contributi INPS

Nessuna riduzione invece per i lavoratori a tempo parziale. L’agevolazione non si applica inoltre a quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

Requisiti imprese edili

Per quanto riguarda invece le imprese edili, a queste è richiesto il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili; il DURC regolare; non devono aver riportato condanne per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti alla richiesta di agevolazione; devono rispettare il contratto collettivo.

=> Leggi come ottenere il DURC

Riduzione dell’11,5%

La percentuale dell’11,5% è stata stabilita con decreto del 30 ottobre 2012 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, e si applica alle aliquote contributive in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2012.

=> Consulta le aliquote contributive

L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012.

Istanze di riduzione contributiva

Le domande di riduzione contributiva nel settore dell’edilizia devono essere presentate per via telematica utilizzando il modulo “riduzione edilizia”, seguendo il percorso sul sito INPS “Cassetto previdenziale aziende”, comunicazioni on-line”, “invio nuova comunicazione”.

Le domande vengono analizzate in maniera automatica dai sistemi informativi centrali dell’Istituto e nel caso in cui l’esito del controllo è positivo  la posizione contributiva del datore di lavoro viene aggiornata, attribuendo il Codice Autorizzazione 7N. Le imprese possono visualizzare l’esito all’interno del Cassetto.

=> Scopri il nuovo Cassetto Previdenziale INPS

Le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012 possono ancora farlo con le medesime modalità anche nel 2013, ma entro il sedicesimo giorno del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare (quindi entro il 16 maggio2013).

Per maggiori informazioni consulta la circolare n. 28 del 18 febbraio 2013