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Riduzione oneri contributivi in Edilizia: come fare domanda

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 25 Luglio 2012
Aggiornato 24 Settembre 2013 14:22

Nuove modalità INPS per fare domanda dello sgravio contributivo riservato alle imprese edili, rinnovate anche le modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto all'agevolazione fiscale.

Per ottenere la riduzione degli oneri contributi nel settore edilizia, con il messaggio n. 12320, l’INPS ha comunicato alle imprese: le nuove modalità di richiesta del beneficio fiscale tramite domanda online;  le nuove procedure di codifica dei datori di lavoro che ne hanno diritto.

Ricordiamo che lo sgravio contributivo per le imprese edili è previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995 – convertito, con modificazioni, con legge n. 341 del 8 agosto 1995 – e successive modifiche ed integrazioni. La sua entità per il 2012 sarà determinata mediante l’apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia.

Richiesta per via telematica

Anche le modalità di richiesta per agevolazione sugli oneri di contribuzione sono state coinvolte nel processo di digitalizzazione dei servizi online dell’INPS, che prevede il canale telematico come via esclusiva per la presentazione delle istanze.

Domanda e concessione della riduzione contributiva in edilizia dovranno quindi d’ora in poi essere gestite online.

A tale scopo è stato predisposto il nuovo modulo “Riduzione Edilizia”, aggiunto alla funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” reperibile dal sito internet dell’Istituto nella sezione “Comunicazioni ON-LINE”, seguendo il percorso “Cassetto previdenziale Aziende”.

Come per gli altri servizi online dell’INPS è necessario essere in possesso del PIN di accesso.

Dopo essere state verificate in maniera automatica, se l’esito della richiesta sarà positivo (visualizzabile all’interno del Cassetto), il sistema aggiornerà la posizione contributiva del datore di lavoro.

Modalità di codifica

Le nuove modalità di codifica delle aziende aventi diritto al beneficio prevedono la loro identificazione mediante l’attribuzione del codice di autorizzazione 7N che significa “azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 d.l. 244/95”, al posto del precedente codice 2W attribuito alle aziende escluse dal beneficio.

Uniemens

L’INPS ricorda infine le modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens da parte delle aziende autorizzate:

  • il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.