Provvigioni: ecco tutti gli esenti dalla ritenuta

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Febbraio 2013
Aggiornato 17 Ottobre 2014 13:28

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che banche, Poste Italiane e sim sono esenti dalla ritenuta Irpef o Ires sulle provvigioni assicurative, come gli agenti e i mediatori iscritti all'albo: la risposta ai dubbi e il quadro normativo.

Anche gli intermediari come banche, Poste Italiane, Sim (società di intermediazione del risparmio) sono esenti dalla ritenuta Irpef o Ires prevista sulle provvigioni assicurative: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E del 7 febbraio 2013.

Si tratta della ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del Dpr 600/1973, attualmente al 23% (sul 50% delle provvigioni), da cui sono esenti agenti e mediatori di assicurazione.

Ebbene, nel corso degli anni il mercato dell’intermediazione finanziaria (e assicurativa), è parecchio cambiato, così come si sono via via aggiornate le relative norme, lasciando aperti alcuni quesiti, a cui ha appena risposta l’Agenzia delle Entrate.

=> Consulta l’archivio delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate

Ritenuta su provvigioni

E’ lo stesso articolo 25-bis del Dpr 600/1973 a specificare con precisione quali sono i casi in cui c’è l’esenzione dalla ritenuta (fra gli altri, ricordiamo che sono esenti anche agenzie di viaggio, mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, commissionari dei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane senza finalità di lucro).

Per quanto riguarda nello specifico il settore assicurativo, la norma parla di esenzione per “agenti di assicurazione per le prestazioni  rese  direttamente  alle  imprese  di assicurazione, dai mediatori di  assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva“.

Esenzioni

Tecnicamente, dunque, non si parla di banche, Poste e sim (non per la mediazione assicurativa, almeno, mentre le esenta per compravendita titoli e intermediazione finanziaria). Tuttavia, spiega l’Agenzia,  ci sono una serie di successivi riferimenti normativi da tener presenti:

  • la circolare 24/1983 del ministero delle Finanze chiarisce i paletti per l’esenzione, che vale per gli agenti iscritti all’apposito albo e i mediatori iscritti alle Camere di Commercio. C’è poi un presupposto oggettivo per cui l’esenzione è prevista nel caso in cui le provvigioni siano percepite a fronte di un rapporto diretto tra agente/mediatore e impresa di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Questa circolare chiarisce che non hanno l’esenzione, e quindi applicano la ritenuta, i procacciatori di affari la cui attività si colloca nell’ambito dei contratti atipici (in pratica, non legati alle imprese di assivurazione da un rapporto subordinato).
  • La direttiva europea 2002/92/CE ha poi previsto che i prodotti assicurativi possano essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, ai quali si applica “parità di trattamento” anche a tutela dei consumatori.
  • Infine, l’intero settore è stato ridisciplinato dal Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Il Codice delle assicurazioni prevede che l’intermediazione assicurativa possa essere esercitata solo dai soggetti iscritti in un apposito registro unico degli intermediari (in cui sono confluiti agenti e mediatori) aperto anche a banche, sim e Poste Italiane (per le quali c’è l’apposita sezione del registro). Queste nuove categorie di intermediari possono collocare sul mercato contratti di assicurazione, a determinate condizioni (contratti standardizzati). Il regolamento Isvap a sua volta regolamenta questa nuova intermediazione.

Conclusione: banche, sim e Poste Italiane (iscritti nella sezione del registro unico degli intermediari) non sono riconducili alla figura atipica del procacciamento d’affari (a cui si applica la ritenuta), perché svolgono attività regolamentata soggetta a vigilanza Isvap, e dunque si trovano in una situazione analoga a quella degli agenti e mediatori. Quindi, sono esenti dalla ritenuta sulle provvigioni.

Leggi la Risoluzione 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2013: “Consulenza giuridica – Esenzione da ritenute d’acconto sulle provvigioni – Art. 25- bis, comma quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600”: clicca qui