
Il coniuge non proprietario può portare in detrazione le spese di ristrutturazione prima casa con pagamento effettuato tramite bancomat e fattura dove risultano tutti i dati della SCILA?
Si tratta di un punto su cui sarebbero utili chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Fino al 2024, non c’erano dubbi sul diritto alla detrazione del coniuge non proprietario, a patto che sostenesse effettivamente le spese degli interventi effettuati. Ora la formulazione della Manovra 2025 può in effetti far pensare a una diversa regola, anche se in realtà potrebbe non essere cambiato niente.
Il dubbio sull’effettiva spettanza anche quest’anno del beneficio fiscale può sorgere in considerazione della formulazione della norma nella parte in cui rimodula le aliquote applicabili.
Il comma 55 della Legge 207/2024 (la Manovra 2025) riduce la detrazione al 36% ma specifica che la detrazione è elevata al 50% per il 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027 «nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale».
Ora, il coniuge convivente tecnicamente non è titolare di alcun diritto reale, ma i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate hanno in passato chiarito che rientra nel perimetro agevolativo. La Risoluzione 64/2016 afferma questo diritto facendo riferimento alle regole contenute nella Circolare 121/1997, in base alle quali per “familiari“, s’intendono (a norma dell’articolo 5, comma 5, del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in questi casi il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato. La convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.
Tornando alla formulazione della Manovra 2025, il testo da una parte può far pensare a una marcia indietro rispetto a questo principio ma dall’altra potrebbe essere semplicemente la riproposizione delle leggi già esistenti.
Anche l’articolo 16-bis del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), ovvero la norma di riferimento per questa agevolazione, limita il bonus ristrutturazioni ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. E proprio per questo che i documenti di prassi delle Entrate in questi anni hanno specificato l’analogia fra i diritti reali e la condizione del familiare convivente.
Mi pare che quindi l’interpretazione possa estendersi anche alla nuova disposizione legislativa. Ma, ripeto, sarebbe in effetti utile una definitiva interpretazione autentica dell’AdE.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz