Cfp Perequativo: rilevano bonus professionali e prestiti garantiti?

Risposta di Barbara Weisz

23 Dicembre 2021 10:00

Franco chiede:

Nel compilare l’istanza per l’accesso al contributo al fondo perduto perequativo mi trovo davanti ad alcuni dubbi.

Essendo avvocato, i bonus Covid ricevuti nel 2020 sono stati erogati dalla Cassa Forense, in ragione di normative diverse da quelle alle quali AdE fa riferimento per l’individuazione dei contributi già ricevuti da indicare in istanza: devo computarli e indicarli? Inoltre, ho fruito del finanziamento garantito al 100% di cui al Decreto Liquidità (circa 6.000 euro): ho letto che tale circostanza va indicata nel modulo, ma non ho ben compreso dove e come.

 

La ringrazio per la domanda, che tocca dei punti di sicuro interesse per molti contribuenti, premesso che il nostro parere si basa sulla mera lettura delle normative e dei documenti di prassi, rimandando per ulteriori verifiche alla consultazione di esperti fiscali per confermarne la correttezza.

Dalla lettura letterale della norma e delle istruzioni per l’istanza di ristoro, non emerge la necessità di indicare nel modulo di richiesta del contributo perequativo  gli aiuti che ha ricevuto, perché non tratta di interventi fiscali o contributi a fondo perduto erogati dal Fisco.

Nel suo caso parliamo dell’indennità Covid del decreto Cura Italia (18/2020) e del DL34/2020 per i professionisti, anche iscritti alle forme previdenziali private di categoria, e dei prestiti garantiti del Decreto Liquidità.

  • Le indennità Covid hanno rappresentato una prestazione di welfare, destinata a categorie di lavoratori non coperti da altri strumenti come la cassa integrazione.
  • I finanziamenti agevolati sono prestiti da restituire (non assimilabili ai contributi a fondo perduto, a varie riprese versati dall’Agenzia delle entrate).

Nel quadro A della domanda di Cfp perequativo, nessuno dei riferimenti legislativi inseriti si riferisce alle due tipologie di aiuti che lei ha utilizzato. E il motivo mi pare possa essere rappresentato dal fatto che si tratta di agevolazioni di natura diversa dai contributi che possono rientrare fra gli aiuti di Stato (quindi valutati all’interno delle norme del Temporary Framework). Faccia anche ulteriori verifiche, ma mi pare corretto che lei non debba compilare il quadro A.

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Risposta di Barbara Weisz