Art Bonus, attenzione ai requisiti

Risposta di Valerio Ottaviani

Pubblicato 6 Ottobre 2016
Aggiornato 7 Febbraio 2017 10:24

Gianfranco B. chiede:

Ho letto che il MIBACT offre a privati e aziende uno sgravio fiscale del 65 % sulla spesa effettuata se il risultato finale viene condiviso con la/e PA culturali. La dematerializzazione dell’archivio storico di un giornale / libro per la consultazione interna in una singola biblioteca rientra nei canoni per ottenere lo sgravio? E se la consultazione fosse disponibile per più biblioteche la quota del 65% aumenterebbe? E se sì a quanto? In questo caso l’editore rinuncerebbe così ad un “valore” che potrebbe essere iscritto a bilancio, che è il copyright, ed agli introiti che gli potrebbero arrivare dagli abbonati alla “base informativa”.

L’art. 1 del Decreto Legge 31.05.2014 n. 83 ha introdotto l’Art Bonusconsistente in un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno alla Cultura. Per poterne beneficiarele erogazioni del contribuente devono riguardare:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche o di enti o istituzioni    pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è soggetto a un tetto massimo a seconda del soggetto beneficiario:

  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali, è rappresentato dal 15% del reddito imponibile;
  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa è dato dal 5 per mille dei ricavi annui.

Ai fini della fruizione, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo per poi essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997 n. 241, da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa mentre, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali potranno utilizzarlo direttamente in dichiarazione dei redditi.

In merito alla percentuale del 65%, questa non è modificabile e dunque non soggetta ad aumenti, per ciò che riguarda invece l’attività di “dematerializzazione”, è importante sottolineare la definizione di “bene culturale” indicata dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare il comma 4, lett. c) che recita: “i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio”.

Dunque, solo nel momento in cui i libri o le edizioni di cui il lettore parla rientrassero nella suindicata definizione, le erogazioni liberali concesse per l’attività di dematerializzazione delle stesse potrebbero beneficiare dell’Art Bonus.

Valerio Ottaviani – Dottore Commercialista, Revisore Legale

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