Tratto dallo speciale:

Mini IMU: Guida al ravvedimento operoso

di Barbara Weisz

17 Febbraio 2014 18:12

Scadenze del ravvedimento operoso, maggiorazione e interessi, compilazione del modello F24, calcolatori: gli strumenti per chi non ha pagato la Mini IMU entro il 24 gennaio.

I contribuenti che non hanno versato la Mini IMU entro la scadenza del 24 gennaio possono sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso:  termini per quello sprint (ritardo entro 14 giorni) sono scaduti ma c’è tempo per quello breve fino al 23 febbraio (ritardo da 15 a 30 giorni) , così da pagare con sanzione ridotta del 3% più interessi (tasso legale annuo 1%). L’ultima spiaggia è il ravvedimento lungo (entro il 30 giugno 2014), pagando con maggiorazione del 3,75%, più interessi. Per pagare si usa il Modello F24.

Compilazione F24

  • sezione: IMU e altri tributi locali
  • codice ente: il proprio (es: per Milano è F205)
  • Caselle da barrare: “ravv“, “acc” e “saldo”
  • Numero immobili: prima casa + pertinenze
  • Codice tributo: per la prima casa è 3912
  • Anno di imposta: 2013
  • Importo: il dovuto più le maggiorazioni.

Calcolo Mini IMU in ritardo

Prima si calcola l’IMU con aliquota comunale (es.: a Milano è 0,6%) e poi con aliquota 0,4%. In entrambi i casi vanno comprese le pertinenze e applicate le detrazioni. Si effettua la sottrazione fra i due importi e si calcola il 40% del risultato, che corriponde alla mini IMU da pagare. A questo punto, si applicano le maggiorazioni previste dal ravvedimento (video-guida al ravvedimento operoso).

Su cosa si paga

  • Immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, cioè un solo box auto, una sola cantina, ecc.). Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • Abitazione coniugale assegnata a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • Abitazione, non concessa in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.